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Art. 481 - Contenuto del verbale

1. Il verbale descrive le attività svolte in udienza e riporta sinteticamente le richieste e le conclusioni del pubblico ministero e dei difensori.

2. I provvedimenti dati oralmente dal presidente sono riprodotti in modo integrale. I provvedimenti del giudice pubblicati in udienza mediante lettura sono allegati al verbale.

Rassegna giurisprudenziale

Contenuto del verbale (art. 481)

Il verbale di udienza è atto a contenuto e finalità meramente documentale, redatto non dall’AG ma, secondo le diverse – ma  coincidenti – prescrizioni di cui agli artt. 135 e 480, dall’ausiliario che assiste il giudice in udienza ed è sottoscritto da questo – a pena di nullità secondo la previsione di cui all’art. 142, dovendosi, pertanto, ritenere che la sottoscrizione del giudice sia un mero elemento accessorio la cui mancanza determina la mera irregolarità dell’atto – sicché apparirebbe del tutto eterodossa una procedura che consentisse la materiale modificazione di un atto da parte di un’autorità che è rimasta del tutto estranea alla sua redazione, di tal che sarebbe anche difficilmente spiegabile in qual modo siffatta autorità avrebbe potuto attingere le fonti di conoscenza necessarie onde verificare la concreta esistenza dell’errore materiale in ipotesi dedotto (Sez. 3, 8882/2015).

La sostanziale diversità ontologica fra i provvedimenti giurisdizionali elencati dall’art. 130 ed il verbale di udienza, atto meramente rappresentativo delle operazioni svoltesi nel corso della udienza, esclude che possa ritenersi applicabile, in via analogica, anche a tale atto il procedimento di correzione dell’errore materiale previsto dall’art. 130 (Sez. 3, 45251/2016).

L’indicazione del termine per il deposito della sentenza di cui all’art. 544, comma 3, può essere validamente effettuata anche nel verbale d’udienza perché ugualmente idonea al conseguimento dello scopo di portare preventivamente a conoscenza delle parti interessate il momento iniziale del decorso del termine per impugnare (Sez. 3, 42452/2015).

La nullità prevista dall’art. 142 per i verbali con incertezza assoluta delle persone intervenute, o privi di sottoscrizione del pubblico ufficiale che li ha redatti, non ha carattere assoluto, ma relativo, con il conseguente onere della parte di eccepirla immediatamente dopo il compimento dell’atto (Sez. 2, 46406/2014).

Il verbale di udienza non sottoscritto dal pubblico ufficiale che lo ha redatto è nullo. Si tratta di nullità relativa che, a norma dell’art. 181, deve essere eccepita dalla parte, a pena di decadenza, subito dopo il compimento dell’atto o, quando ciò non sia possibile, con l’impugnazione della sentenza. Si tratta, tuttavia, di nullità dalla quale, a norma dell’art. 185, non dipende la validità della sentenza. Lo scopo della sottoscrizione del verbale da parte dell’ausiliario che assiste il giudice è quello di conferirgli il crisma della autenticità e della pubblica fede.

Il verbale di udienza, nello specifico, è atto che documenta una fase del processo descrivendone gli ambiti spaziali e temporali, indicandone i soggetti a qualsiasi titolo intervenuti (art. 480), riportando in modo fedele e completo le attività svolte in udienza e, sia pur sinteticamente, le richieste e le conclusioni del PM e dei difensori (artt. 481, 482).

La disposizione secondo la quale il verbale è nullo deve essere pertanto interpretata restrittivamente, ed intesa nel senso che è sufficiente, ad integrare la validità dell’atto, che appaia certo che l’ufficio procedente sia stato ricoperto ed i compiti istituzionali assolti, restando questa la soglia minima irrinunciabile di legittimità.

La mancata sottoscrizione si risolve dunque in una irregolarità e non determina la nullità del verbale se comunque non ne sia concretamente pregiudicata, in primo luogo, l’attività defensionale nonché l’effettivo svolgimento dell’attività giurisdizionale (Sez. 3, 43441/2014).