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Art. 732 - Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili

1. Chi ha interesse a far valere in giudizio le disposizioni penali di una sentenza straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno o per altri effetti civili, può domandare il riconoscimento della sentenza alla corte di appello nel distretto della quale ha sede l’ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o alla Corte di appello di Roma.

 

Rassegna giurisprudenziale

Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili (art. 732)

L’art. 732 stabilisce che la parte interessata a far valere in giudizio le disposizioni penali di una sentenza straniera, per conseguire le restituzioni o risarcimento del danno o per altri effetti civili, può domandare il riconoscimento della sentenza alla corte di appello nel distretto della quale ha sede l’ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento o alla Corte di appello di Roma.

Si tratta di meccanismo volto ad assicurare l’ottenimento di pronunce favorevoli a fini civili, basate sulle disposizioni penali di sentenze straniere.

Qualora invece la sentenza straniera già contenga disposizioni civili, inerenti alle restituzioni e al risarcimento del danno, la parte interessata può chiedere che le stesse siano dichiarate efficaci: l’art. 741 distingue al riguardo il caso in cui sia attivata una procedura di riconoscimento delle sentenze straniere a fini penali, ipotesi nella quale, ai sensi dell’art. 741, comma 1 il riconoscimento può essere chiesto dalla parte interessata nell’ambito del medesimo procedimento, da quello in cui il procedimento debba essere promosso ex novo, ipotesi in cui ai sensi dell’art. 741, comma 2, l’interessato deve presentare domanda alla corte di appello nel cui distretto le disposizioni civili dovrebbero essere fatte valere (Sez. 6, 14041/2015).

Il criterio per stabilire la competenza indicato dall’art. 732 è un criterio astratto, funzionale solo a stabilire quale sia la corte d’appello alla quale deve essere presentata la domanda di riconoscimento della sentenza penale straniera, e a nulla rileva quindi l’intervenuto decesso della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, in quanto si tratta di stabilire la competenza della corte d’appello che deve eseguire il riconoscimento della sentenza penale straniera, e non di eseguire un’iscrizione nel casellario nei confronti della persona giudicata con la sentenza straniera (Sez. 1, 16663/2015).