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Art. 280 - Condizioni di applicabilità delle misure coercitive

1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall’art. 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.

Rassegna giurisprudenziale

Condizioni di applicabilità delle misure coercitive (art. 280)

La nuova disciplina contenuta nell’art. 280, comma 2, (introdotta dalla L. 94/2013 che ha convertito il DL 78/2013), la quale ha innalzato da quattro a cinque anni il limite minimo del massimo edittale necessario per disporre la custodia cautelare in carcere, è applicabile anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore; tuttavia, avendo il medesimo intervento legislativo elevato nella stessa misura anche il massimo edittale previsto per il delitto di atti persecutori, la misura custodiale in carcere per tale reato, applicata con ordinanza emessa in data anteriore alla riforma, deve ritenersi tuttora efficace (Sez. 5, 31389/2014).