x

x

Art. 281 - Divieto di espatrio

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive all’imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l’autorizzazione del giudice che procede.

2. Il giudice dà le disposizioni necessarie per assicurare l’esecuzione del provvedimento, anche al fine di impedire l’utilizzazione del passaporto e degli altri documenti di identità validi per l’espatrio.

2-bis. Con l’ordinanza che applica una delle altre misure coercitive previste dal presente capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio.

Rassegna giurisprudenziale

Divieto di espatrio (art. 281)

È costituzionalmente illegittimo l’art. 281 comma 2-bis, in quanto lesivo dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza delle misure cautelari e dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali concernenti la libertà personale (Corte costituzionale, sentenza 109/1994).

La misura coercitiva del divieto di espatrio può essere applicata nelle ipotesi in cui si procede per uno dei delitti previsti dall’art. 280, quando – come si evince, nel silenzio della norma, dalla ratio che la ispira – si palesi sussistente il pericolo di fuga, il quale deve ritenersi idoneo a fondare il provvedimento coercitivo qualora, dall’esame di elementi e fatti obiettivi, della valutazione della personalità dell’imputato anche in riferimento ai riflessi che detti elementi e fatti possono avere sulla condotta post delictum, nonché dalla natura degli addebiti e dall’entità della pena già comminata nel giudizio di cognizione in itinere, sia ravvisabile la ragionevole probabilità che l’inquisito, ove non si intervenisse, farebbe perdere all’estero le proprie tracce precisando che la ragionevole probabilità non deve intendersi quale certezza o quasi certezza dell’espatrio, né che essa presupponga un pericolo particolarmente intenso, essendo solo necessario che si correli ad un pericolo di fuga reale, effettivo e non immaginario’.

Sostanzialmente nello stesso senso, nel rispetto delle diverse attribuzioni alla medesima spettanti, si era del resto pronunziata anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 109 del 31 marzo 1994, in cui aveva avuto modo di affermare che il divieto di espatrio, previsto dall’art. 281 è una misura coercitiva che, pur connotata dal minor tasso di afflittività, incide nell’area della libertà personale e sulla libertà di circolazione del cittadino e il relativo provvedimento è, ricorribile a norma dell’art. 111, comma 1, Cost.

Da ciò consegue che per quanto concerne le condizioni per la sua applicabilità, deve essere assoggettata al regime delle misure coercitive sia con riguardo all’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, sia con riferimento alle esigenze cautelari generalmente connotate dal pericolo di fuga, la cui mancata indicazione comporta la nullità dell’ordinanza ex art. 292, commi 1 e 2 (Sez. 6, 3503/2014).