x

x

Art. 286 - Custodia cautelare in luogo di cura

1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga. Il ricovero non può essere mantenuto quando risulta che l’imputato non è più infermo di mente.

2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 285 commi 2 e 3.

Rassegna giurisprudenziale

Custodia cautelare in luogo di cura (286)

Nel caso di imputato affetto da patologia psichiatrica che impedisca la sua cosciente partecipazione al dibattimento, può disporsi, ai sensi dell’art. 73, comma 3, ove egli debba essere mantenuto in custodia cautelare, soltanto il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, quale previsto dal richiamato art. 286, ovvero, ai sensi dell’art. 111, comma 5, DPR. 230/2000 (regolamento attuativo dell’ordinamento penitenziario), l’assegnazione ad un istituto o sezione speciale per infermi di mente, ma non anche l’assegnazione ad un ospedale psichiatrico giudiziario, essendo questa subordinata, come applicazione provvisoria di una tipica misura di sicurezza, alla prevedibile applicazione in via definitiva della misura stessa (Sez. 3, 47335/2007).

Nel caso in cui lo stato di mente dell’imputato appaia tale da renderne necessaria la cura nell’ambito del servizio psichiatrico e sia del pari necessario mantenere nei suoi confronti la custodia cautelare, il giudice ordina, ai sensi dell’art. 73 comma 3, che la misura sia eseguita nelle forme di cui all’art. 286, mediante il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i necessari provvedimenti per prevenire il pericolo di fuga ovvero, in alternativa, può disporre l’assegnazione dell’imputato ad un istituto o sezione speciale per infermi o minorati psichici (art. 111 comma 5 DPR 30 230/2000 - Regolamento sull’ordinamento penitenziario), ma in nessun caso l’imputato può essere assegnato ad un ospedale psichiatrico giudiziario, tipica misura di sicurezza (Sez. 4, 3518, 2003).

La riparazione per l’ingiusta detenzione non copre ogni indebita restrizione della libertà personale subita da un soggetto, ma, unicamente, quella sub specie di custodia cautelare. Rilevano, dunque, la custodia in carcere e in luogo di cura, gli arresti domiciliari e le misure cautelari disciplinate negli artt. 21-23 DPR 448/1988, comportando, tutte, una limitazione della libertà personale di tipo custodiale (Sez. 4, 8138/2017).

La L. 119/2013 è stata introdotta, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, un’obbligatoria forma di interlocuzione con la persona offesa dal reato, individuata quale destinataria ex lege della notifica della richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari previste dagli artt. 282 bis, 282 ter, 283, 284, 285 e 286, a pena di inammissibilità dell’istanza de libertate.

In particolare, il nuovo testo dell’art. 299, comma 3 onera la parte che richiede la modifica dello stato cautelare, a pena di inammissibilità dell’istanza, di notificare la richiesta, contestualmente, al difensore della persona offesa e, in mancanza di questo, alla persona offesa.

La facoltà di interlocuzione nel merito delle istanze de libertate è riconosciuta tanto nella fase delle indagini preliminari che in quella successiva alla chiusura delle stesse (Sez. 2, 43353/2015).