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Art. 285-bis - Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri

1. Nelle ipotesi di cui all’articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano.

Rassegna giurisprudenziale

Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri (art. 285-bis)

È costituzionalmente illegittimo l’art. 21-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui, attraverso il rinvio al precedente art. 21, con riferimento alle detenute condannate alla pena della reclusione per uno dei delitti di cui all’art. 4-bis, commi 1, 1-ter e 1-quater, della legge n. 354 del 1975, non consente l’accesso all’assistenza all’esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci oppure lo subordina alla previa espiazione di una frazione di pena, salvo che sia stata accertata la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 58-ter della medesima legge (Corte costituzionale, sentenza 174/2018).

Le disposizioni di cui all’art. 275, comma 4 ed il “nuovo” art. 285-bis si applicano a far data dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario, e comunque a decorrere dall’1.1.2014, fatta salva la possibilità di utilizzare i posti già disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia attenuata. non limpido succedersi della previsione relativa alla entrata in vigore, con la ambigua riserva di immediata possibilità di utilizzazione di posti presso istituti a custodia attenuata, rende all’evidenza contorta la lettura unitaria del comma.

Tuttavia, occorre considerare che la modifica relativa all’ampliamento del limite di età dei figli delle indagate madri, che fa scattare la deroga alla custodia carceraria salvo la presenza di esigenze di eccezionale rilevanza, si salda intimamente alla nuova misura della custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri, di cui all’art. 285-bis, posto che quest’ultima, nuova, misura cautelare di tipo custodiale richiama proprio il disposto dell’art. 275, comma 4, quale fonte logicamente “presupposta”, e trova appunto applicazione per le donne con prole di età non superiore a sei anni, nei confronti delle quali si ravvisino esigenze di eccezionale rilevanza.

Misura alternativa alla custodia carceraria (purché le esigenze cautelari eccezionali risultino con essa compatibili) che presuppone, a sua volta, l’esistenza di specifici istituti di custodia.

Per altro verso, considerato, come si è visto, che i “posti” attualmente disponibili presso i luoghi a custodia attenuata non scaturiscono da un istituto – quale è il “nuovo” art. 285-bis – normativamente previsto, ma esclusivamente da un programma sperimentale, in corso, attualmente, presso una sola struttura penitenziaria, sarebbe davvero paradossale ed in contrasto con più parametri di costituzionalità, far dipendere l’applicazione di un regime cautelare di indubbio favor dalla semplice esistenza e disponibilità di “posti” presso una struttura sperimentale della amministrazione penitenziaria.

La possibilità, dunque, di utilizzare quei posti, si riferisce, pertanto, alla prosecuzione sperimentale di una modalità alternativa di custodia, che nei fatti consente di “anticipare” i contenuti propri della misura delineata dall’art. 285 bis, posto che quest’ultima - come chiaramente emerge dai lavori parlamentari della L. 62/2011 - ha inteso recepire proprio quel modulo sperimentale, peraltro tutt’ora da specificare (quanto a modalità esecutive) sul piano normativo e regolamentare. (Sez. 2, 11785/2014).