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Art. 257 - Riesame del decreto di sequestro

1. Contro il decreto di sequestro l’imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell’articolo 324.

2. La richiesta di riesame non sospende l’esecuzione del provvedimento.

Rassegna giurisprudenziale

Riesame del decreto di sequestro (art. 257)

Il tribunale del riesame, chiamato a decidere su di un sequestro probatorio, a fronte dell'omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia sull'argomento del pubblico ministero anche nel contraddittorio camerale, non può integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva dell’organo dell’accusa quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari, e di assumere tutte le iniziative sull'esercizio della azione penale (Sez. 3, 18277/2022).

È inammissibile, per carenza di interesse, la richiesta di riesame di sequestro probatorio volta ad ottenere non già la restituzione del bene sequestrato, bensì una pronuncia sulla legittimità od utilizzabilità della prova acquisita, essendo tale ultima valutazione riservata al solo giudice del processo ed essendo di contro la procedura di riesame destinata unicamente ad eliminare le conseguenze pregiudizievoli per la parte derivanti dal vincolo d'indisponibilità del bene (Sez. 6, 18969/2022).

In sede di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale è chiamato a verificare l’astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il “fumus commissi delicti in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell’accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’AG (Sez. 2, 25320/2016).

L’indagato è legittimato soggettivamente a proporre istanza di riesame avverso l’eventuale provvedimento di sequestro probatorio eseguito nei confronti del coindagatoTale legittimazione discende direttamente, infatti, dall’art. 257 e non può essere condizionata all’esistenza di una relazione tra lo stesso indagato e la cosa assoggettata al vincolo  come invece avviene nel sequestro preventivo  in quanto il gravame, nel caso del sequestro probatorio, è funzionale ad ottenere l’espunzione dalla piattaforma cognitiva utilizzabile nei suoi confronti dell’elemento di prova acquisito attraverso il provvedimento impugnato (Sez. 5, 25667/2018).

È ammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l’interesse, concreto ed attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati (SU, 40963/2017).

È inammissibile, per carenza di interesse, la richiesta di riesame di sequestro probatorio volta ad ottenere non già la restituzione del bene sequestrato, bensì una pronuncia sulla legittimità od utilizzabilità della prova acquisita essendo tale ultima valutazione riservata al solo giudice del processo ed essendo di contro la procedura di riesame destinata unicamente ad eliminare le conseguenze pregiudizievoli per la parte derivanti dal vincolo d’indisponibilità del bene (Sez. 2, 12853/2018).

Oggetto della richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio ai sensi dell’art. 257 non può essere l’esecuzione del sequestro, ma solo il decreto del PM che lo disponePertanto, nell’ipotesi in cui la polizia delegata abbia eseguito con modalità illegittime un sequestro probatorio disposto dal PM, è possibile chiedere a quest’ultimo la restituzione delle cose sequestrate in difformità dal provvedimento, e, contro l’eventuale rigetto dell’istanza, si può proporre opposizione davanti al giudice, ai sensi dell’art. 263, commi 4 e 5 (Sez. 3, 277/2018).

Contro il provvedimento di sequestro emesso ai sensi dell’art. 253 sono previsti due diversi mezzi di reclamo: il riesame, disciplinato dall’art. 257 e l’opposizione, regolato dal successivo art. 263. Mentre attraverso il riesame viene richiesto, al competente Tribunale, ai sensi dell’art. 324, comma 5, di verificare la sussistenza delle condizioni, formali e sostanziali, legittimanti l’adozione del provvedimento, con l’opposizione l’interessato richiede la restituzione della cosa in quanto, a suo giudizio, sia venuta meno l’esigenza di mantenere il sequestro ai fini della prova. I due istituti, dunque, pur tra loro complementari, presentano sostanziali differenze in quanto, il primo, mira ad accertare la legittimità originaria del sequestro, la seconda, tende a verificare la persistenza dei presupposti applicativi dello stesso. In sede di riesame, pertanto, non è in discussione il tema della restituzione della cosa oggetto di sequestro, bensì la sussistenza dei presupposti del sequestro al momento dell’adozione del relativo provvedimento (Sez. 2, 25464/2017).

La richiesta di riesame costituisce mezzo di impugnazione totalmente devolutivo che non si sottrae alla regola generale, stabilita dall’art. 568, comma 4, secondo cui per proporre impugnazione occorre avervi interesseL’interesse deve essere concreto ed attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l’impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente. L’art. 257, in ossequio a quanto prevede l’art. 568, comma 3, secondo il quale il diritto di impugnazione spetta solo a colui al quale la legge espressamente lo conferisce, individua coloro ai quali spetta il diritto di proporre riesame avverso il decreto di sequestro. La specificazione, contenuta nel successivo comma quattro dello stesso art. 568, secondo cui per impugnare occorre avervi interesse, rende chiara l’intenzione del legislatore di distinguere la legittimazione a proporre impugnazione dall’interesse ad impugnare. L’impugnazione è lo strumento processuale per ottenere un risultato concreto che può essere utilizzato solo da chi è legittimato a servirsene; sicché l’impugnazione è inammissibile quando è proposta da chi non è legittimato o, pur essendolo, non ha interesse (Sez. 3, 44929/2016).