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Art. 256-ter - Acquisizione di atti, documenti o altre cose per i quali viene eccepito il segreto di Stato

1. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti, atti o altre cose per i quali il responsabile dell’ufficio detentore eccepisce il segreto di stato, l’esame e la consegna sono sospesi; il documento, l’atto o la cosa è sigillato in appositi contenitori e trasmesso prontamente al presidente del Consiglio dei ministri.

2. Nell’ipotesi prevista al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l’acquisizione del documento, dell’atto o della cosa ovvero conferma il segreto di Stato entro trenta gironi dalla trasmissione.

3. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 2, l’autorità giudiziaria acquisisce il documento, l’atto o la cosa.

Rassegna giurisprudenziale

Acquisizione di documentazione, atti o altre cose per i quali viene eccepito il segreto di Stato (art. 256-ter)

Non risultano decisioni in termini nel sito web istituzionale della Corte di Cassazione. Si rimanda comunque al commento degli artt. 202 e 270-bis per approfondimenti sulla struttura dei servizi di informazione per la sicurezza e i temi attinenti al segreto di Stato.