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Art. 215 - Ricognizione di cose

1. Quando occorre procedere alla ricognizione del corpo del reato o di altre cose pertinenti al reato, il giudice procede osservando le disposizioni dell’articolo 213, in quanto applicabili.

2. Procurati, ove possibile, almeno due oggetti simili a quello da riconoscere, il giudice chiede alla persona chiamata alla ricognizione se riconosca taluno tra essi e, in caso affermativo, la invita a dichiarare quale abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa.

3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 214 comma 3.

Rassegna giurisprudenziale

Ricognizione di cose (art. 215)

Il riconoscimento di un oggetto di percezione sensoriale, quale uno scritto privo di firma, effettuato nel corso della deposizione di persona esaminata nelle forme di cui all’art. 210, che ha esibito l’atto, trova il suo paradigma nella testimonianza assistita del soggetto, il quale, nel riferire quanto a sua conoscenza in ordine ai fatti contestati agli imputati, si attribuisce la paternità di un documento mancante della sottoscrizione.

Esso, pertanto, deve essere tenuto distinto dalla ricognizione disciplinata dall’art. 216 ed è inquadrabile tra le prove non disciplinate dalla legge di cui all’art. 189 (Sez. 1, 21034/2005).