Art. 216 - Altre ricognizioni
1. Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale, il giudice procede osservando le disposizioni dell’articolo 213, in quanto applicabili.
2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 214 comma 3.
Rassegna giurisprudenziale
Altre ricognizioni (art. 216)
Il riconoscimento di un oggetto di percezione sensoriale, quale uno scritto privo di firma, effettuato nel corso della deposizione di persona esaminata nelle forme di cui all’art. 210, che ha esibito l’atto, trova il suo paradigma nella testimonianza assistita del soggetto, il quale, nel riferire quanto a sua conoscenza in ordine ai fatti contestati agli imputati, si attribuisce la paternità di un documento mancante della sottoscrizione. Esso, pertanto, deve essere tenuto distinto dalla ricognizione disciplinata dall’art. 216 ed è inquadrabile tra le prove non disciplinate dalla legge di cui all’art. 189 (Sez. 1, 21034/2005).
Sono utilizzabili, salvo la verifica di attendibilità del teste da compiersi nel dibattimento, i verbali di riconoscimento vocale dell’identità degli interlocutori delle conversazioni intercettate, da parte degli ufficiali di PG che hanno ascoltato le telefonate, redatti a seguito di attività integrativa di indagine svolta dal PM dopo la richiesta di rinvio a giudizio, in quanto per lo svolgimento di tale incombente non sono previste le formalità della perizia e quindi non è necessaria la partecipazione dell’imputato o del suo difensore (Sez. 1, 22722/2007).