Art. 217 - Pluralità di ricognizioni
1. Quando più persone sono chiamate ad eseguire la ricognizione della medesima persona o del medesimo oggetto, il giudice procede con atti separati, impedendo ogni comunicazione tra chi ha compiuto la ricognizione e coloro che devono ancora eseguirla.
2. Se una stessa persona deve eseguire la ricognizione di più persone o di più oggetti, il giudice provvede, per ogni atto, in modo che la persona o l’oggetto sottoposti a ricognizione siano collocati tra persone od oggetti diversi.
3. Si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.
Rassegna giurisprudenziale
Pluralità di ricognizioni (art. 217)
L’individuazione di persone o cose mediante sottoposizione di immagine fotografica rappresenta un’attività di ricerca della prova a forma libera, al confronto con le rigorose cadenze procedimenti dettate, invece, dal codice di rito per la ricognizione di persona propriamente detta (artt. 213-217) e che quel che rileva è l’esito finale dell’operazione comprovata dalle dichiarazioni di accompagnamento sottoscritte dal soggetto chiamato all’individuazione.
Trattasi di considerazioni conformi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui l’individuazione di un soggetto – sia personale che fotografica – costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, soggetta, alla stregua della deposizione testimoniale, alle regole processuali che consentono l’utilizzabilità in dibattimento di dichiarazioni rese da un teste nella fase delle indagini preliminari (Sez. 6, 16289/2015).