Art. 213 - Ricognizione di persone. Atti preliminari
1. Quando occorre procedere a ricognizione personale, il giudice invita chi deve eseguirla a descrivere la persona indicando tutti i particolari che ricorda; gli chiede poi se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento, se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere, se la stessa gli sia stata indicata o descritta e se vi siano altre circostanze che possano influire sull’attendibilità del riconoscimento.
2. Nel verbale è fatta menzione degli adempimenti previsti dal comma 1 e delle dichiarazioni rese.
3. L’inosservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è causa di nullità della ricognizione.
Rassegna giurisprudenziale
Ricognizione di persone. Atti preliminari (art. 213)
Il riconoscimento fotografico effettuato nella fase delle indagini preliminari, non reiterato o non confermato nel corso del dibattimento, può essere ritenuto utilizzabile a fini probatori soltanto nel caso in cui, in applicazione della disciplina prevista per le contestazioni dall’art. 500 comma 4, risulti da elementi concreti che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità con la finalità di condizionare l’esito dell'atto ricognitivo (fattispecie nella quale l’unico testimone oculare di una rapina, chiamato a deporre dinanzi al tribunale, non riconosceva l'imputato nell’album fotografico che gli veniva mostrato né confermava in alcun modo il riconoscimento operato nel corso delle indagini preliminari. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha ritenuto inutilizzabile ai fini di prova l’atto compiuto in fase di indagine ed ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, perché l’imputato non ha commesso il fatto) (Sez. 2, 10249/2021).
Nel rito ordinario la prova si forma in dibattimento, di fronte al giudice che poi emetterà la decisione. Ove dunque un soggetto, nella fase delle indagini preliminari, effettui un riconoscimento, visionando un filmato estratto da un sistema di videosorveglianza, questo riconoscimento va ripetuto nella sede dibattimentale, previa acquisizione del filmato, nel contraddittorio delle parti e di fronte al giudice investito del compito di valutare tale prova, ai fini della declaratoria di responsabilità (Sez. 4, 11677/2021).
L’individuazione di persone o cose mediante sottoposizione di immagine fotografica rappresenta un’attività di ricerca della prova a forma libera, al confronto con le rigorose cadenze procedimenti dettate, invece, dal codice di rito per la ricognizione di persona propriamente detta (artt. 213-217) e che quel che rileva è l’esito finale dell’operazione comprovata dalle dichiarazioni di accompagnamento sottoscritte dal soggetto chiamato all’individuazione. Trattasi di considerazioni conformi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui l’individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, soggetta, alla stregua della deposizione testimoniale, alle regole processuali che consentono l’utilizzabilità in dibattimento di dichiarazioni rese da un teste nella fase delle indagini preliminari (Sez. 6, 16289/2015).
L’individuazione diretta di persona, effettuata nei locali della PG dalle persone offese, trova il suo paradigma nella prova dichiarativa proveniente da un soggetto che riferisce di avere accertato direttamente l’identità personale dell’imputato. Tale prova deve essere tenuta distinta dalla ricognizione personale di cui all’art. 213, essendo inquadrabile tra quelle non disciplinate dalla legge ai sensi dell’art. 189, e pienamente utilizzabile, ferma restando la facoltà del giudice di apprezzarne liberamente le risultanze (Sez. 5, 38512/2018).
L'efficacia probatoria dell'atto ricognitivo è condizionata all'adozione di cautele che consentano alle parti e al giudice di esercitare la necessaria verifica postuma in ordine al grado di attendibilità di colui che opera il riconoscimento. Il grado di attendibilità di tale atto probatorio, infatti, può mutare in ragione della ricezione, prima dell'atto ricognitivo, della descrizione puntuale delle fattezze dell'autore del reato e della precisazione del contesto della percezione visiva avuta del medesimo, anche nella sua durata e nelle sue modalità, nonché della disponibilità della fotografia o del fotogramma sulla base della quale è operato il riconoscimento (Sez. 4, 35499/2021).
L’individuazione fotografica di un soggetto, effettuata dalla PG, costituisce una prova atipica la cui affidabilità deriva dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione. Pertanto, le modalità dell’individuazione – concretatesi nella scelta delle immagini fotografiche operata dalla PG – non riguardano la legalità della prova, dato l’enorme margine di opinabilità che accompagna ogni selezione, ma si riflettono sul suo valore, che richiede l’apprezzamento, in sede di scrutinio di legittimità, della congruenza del percorso argomentativo, utilizzato dal giudice di merito a fondamento dell’affidabilità del riconoscimento e, quindi, del giudizio di colpevolezza (Sez. 2, 37783/2018).
In tema di misure cautelari personali, l’individuazione fotografica effettuata dinanzi alla PG, in assenza di profili di inattendibilità, è elemento idoneo per affermare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, indipendentemente dall’accertamento delle modalità e quindi della rispondenza alla metodologia prevista per la formale ricognizione a norma dell’art. 213, perché lascia fondatamente ritenere il successivo sviluppo in un atto di riconoscimento, formale o informale, o in una testimonianza che tale riconoscimento confermi (Sez. 5, 33158/2018).
Non costituisce causa di nullità o inutilizzabilità l’inosservanza delle formalità previste dagli artt. 213 e 214, finalizzate ad assicurare la partecipazione di persone il più possibile somiglianti a quella sottoposta a ricognizione. Ciò potrà assumere rilevanza sotto il diverso profilo dell’attendibilità della ricognizione o dell’individuazione e il relativo apprezzamento si sottrae al sindacato di legittimità ove sia congruamente motivato (Sez. 4, 29297/2018).