Art. 312 - Condizioni di applicabilità
1. Nei casi previsti dalla legge, l’applicazione provvisoria delle misure di sicurezza è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, in qualunque stato e grado del procedimento, quando sussistono gravi indizi di commissione del fatto e non ricorrono le condizioni previste dall’articolo 273 comma 2.
Rassegna giurisprudenziale
Condizioni di applicabilità (art. 312)
A norma dell’art. 312 in relazione all’art. 279, in sede cautelare, l’applicazione provvisoria delle misure di sicurezza nei confronti dell’infermo di mente e delle altre persone indicate nell’art. 206 Cod. pen., che siano riconosciute socialmente pericolose ai sensi dell’art. 203 Cod. pen., compete, su richiesta del PM, in qualunque stato e grado del procedimento di cognizione, al giudice che procede, quando sussistono gravi indizi di commissione del fatto e non ricorrono le condizioni previste dall’art. 273, comma 2.
A norma dell’art. 205 Cod. pen., in sede di giudizio, le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento, ricorrendone le condizioni specificate nell’art. 202 Cod. pen.: commissione di un fatto preveduto dalla legge come reato e attuale pericolosità sociale, intesa come probabilità di commissione di nuovi fatti preveduti dalla legge come reati, da accertare, a norma dell’art. 203 Cod. pen., secondo il canone dell’attualità, alla luce delle circostanze indicate nell’art. 133 Cod. pen..
Una volta divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento e negli altri casi stabiliti dalla legge (dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere ed estinzione della pena), la competenza a ordinare le misure di sicurezza è attribuita, in via esclusiva, al magistrato di sorveglianza, su richiesta del PM o di ufficio, a norma dell’art. 679 (Sez. 1, 3645/2018).
Volendo chiarire i rapporti tra il provvedimento cautelare e l’accertamento del magistrato di sorveglianza, occorre osservare che la misura può essere provvisoriamente applicata «in qualunque stato e grado del procedimento», ai sensi dell’art. 312 e, quindi, anche al momento della pronuncia della sentenza; con la conseguenza che, nel caso in cui il provvedimento sia disposto con ordinanza separata dalla sentenza, la misura è immediatamente esecutiva e contro di essa è ammissibile il riesame ex art. 309, mentre, al contrario, qualora l’applicazione della misura venga inserita all’interno del dispositivo della sentenza e dalla motivazione sia desumibile che non si è inteso ricorrere allo strumento cautelare, questa sarà suscettibile di esecuzione solo al momento in cui la pronuncia diverrà irrevocabile e solo previo riesame della pericolosità da parte del magistrato di sorveglianza (Sez. 1, 19658/2017).
Se è vero che l’art. 312 richiama, quali condizioni ostative all’applicazione provvisoria delle misure di sicurezza, quelle che il precedente art. 273 prevede come tali anche rispetto alle misure cautelari, e che fra esse è compresa la sussistenza di cause di non punibilità, è altrettanto evidente come tale richiamo debba essere riferito a cause di non punibilità diverse da quelle che consentono l’applicazione provvisoria di una misura di sicurezza, quali le cause di non imputabilità; altrimenti pervenendosi, come correttamente osservato nel provvedimento impugnato, ad una lettura sostanzialmente abrogante della previsione di applicabilità di siffatte misure (Sez. 5, 44402/2013).