x

x

Art. 113 - Ricostituzione di atti

1. Se non è possibile provvedere a norma dell’articolo 112, il giudice, anche di ufficio, accerta il contenuto dell’atto mancante e stabilisce con ordinanza se e in quale tenore esso deve essere ricostituito.

2. Se esiste la minuta dell’atto mancante, questo è ricostituito secondo il tenore della medesima, quando alcuno dei giudici che l’hanno sottoscritto riconosce che questo era conforme alla minuta.

3. Quando non si può provvedere a norma dei commi 1 e 2, il giudice dispone con ordinanza la rinnovazione dell’atto mancante, se necessaria e possibile, prescrivendone il modo ed eventualmente indicando anche gli altri atti che devono essere rinnovati.

Rassegna giurisprudenziale

Ricostituzione di atti (art. 113)

La ricostituzione di atti prevista dall’art. 113 deve essere disposta dal giudice con ordinanza e non con provvedimento del PM (Sez. 5, 12363/2018).