x

x

Art. 112 - Surrogazione di copie agli originali mancanti

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, quando l’originale di una sentenza o di un altro atto del procedimento, del quale occorre fare uso, è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, la copia autentica ha valore di originale ed è posta nel luogo in cui l’originale dovrebbe trovarsi.

2. A tal fine, il presidente della corte o del tribunale, anche di ufficio, ordina con decreto a chi detiene la copia di consegnarla alla cancelleria, salvo il diritto del detentore di avere gratuitamente un’altra copia autentica.

Rassegna giurisprudenziale

Surrogazione di copie degli originali mancanti (art. 112)

In tema di surrogazione di copie agli originali mancanti, non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare disponga di ufficio la ricostituzione del fascicolo processuale ex art. 112, ordinando a chi detiene le copie di atti e documenti acquisiti, ma fortuitamente dispersi, di consegnarle alla cancelleria, poiché si tratta di esplicazione di un potere finalizzato ad evitare la dispersione del compendio probatorio, e non, invece, ad una integrazione probatoria (Sez. 2, 50406/2014).