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Art. 111 - Data degli atti

1. Quando la legge richiede la data di un atto, sono indicati il giorno, il mese, l’anno e il luogo in cui l’atto è compiuto. L’indicazione dell’ora è necessaria solo se espressamente descritta.

2. Se l’indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità, questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti nell’atto medesimo o in atti a questo connessi.

Rassegna giurisprudenziale

Data degli atti (art. 111)

Non è nulla l’ordinanza cautelare priva di data qualora tale elemento pur non risultando direttamente dall’atto, lo si possa evincere da un’attestazione della cancelleria (Sez. 2, 29129/2013).

L’omessa attestazione nel provvedimento dell’orario di deposito del decreto di intercettazione emesso d’urgenza dal PM, nonché la mancanza di analoga attestazione nel provvedimento di convalida del GIP, non impediscono l’utilizzazione dei risultati delle operazioni di intercettazione, non trattandosi di adempimenti prescritti dalla legge a pena d’inutilizzabilità (Sez. 4, 1217/2009).

La data di ricezione di un atto da parte di un ufficio giudiziario, ove non certificata sull’atto stesso, può desumersi da atti equipollenti meritevoli di fede e non può essere posta in discussione se non deducendone la falsità (Sez. 6, 4231/2008).

In tema di notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari la nullità per difetto (per mancanza totale, incompletezza o errore) dell’indicazione della data della consegna nella copia notificata all’interessato sussiste solo nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza, in base ad elementi contenuti nell’atto medesimo o in atti a questo connessi, secondo quanto previsto dall’art. 111.

Pertanto, nell’ipotesi in cui la notifica sia avvenuta nelle forme di cui all’art. 157, e le attestazioni della copia notificata non siano complete, non si versa in un’ipotesi di contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta nell’originale, circostanza in cui, per ciascun interessato farebbero fede le attestazioni contenute nella copia notificata, ai sensi del comma 2 dell’art. 168, ma va adottato il criterio dell’integrazione dell’atto notificato con i dati emergenti dall’originale (Sez. 2, 41559/2005).