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Art. 123 - Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate

1. L’imputato detenuto o internato in un istituto per l’esecuzione di misure di sicurezza ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate all’autorità competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall’autorità giudiziaria.

2. Quando l’imputato è in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l’immediata trasmissione all’autorità competente. Le impugnazioni, le dichiarazioni e le richieste hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall’autorità giudiziaria.

2-bis. Le impugnazioni, le dichiarazioni, compresa quella relativa alla nomina del difensore, e le richieste, di cui ai commi 1 e 2, sono contestualmente comunicate anche al difensore nominato.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denunce, impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalle altre parti private o dalla persona offesa.

Rassegna giurisprudenziale

Dichiarazioni e richieste delle persone detenute o internate (art. 123)

La dichiarazione di nomina del difensore di fiducia effettuata dall’imputato o indagato detenuto, con atto ricevuto dal direttore dello stabilimento di custodia a norma dell’art. 123, ha immediata efficacia come se fosse direttamente ricevuta dall’AG destinataria, alla quale deve essere comunicata con urgenza con le modalità e gli strumenti previsti dall’art. 44 Att.; con la conseguenza che è affetto dalla nullità di carattere generale a regime intermedio di cui all’art. 178 lett. c) l’atto compiuto in mancanza del previo avviso al difensore di fiducia così tempestivamente nominato, ancorché la nomina non sia pervenuta all’ufficio dell’autorità procedente prima della fissazione dell’atto medesimo (Sez. 4, 33461/2018).

Il ricorso per cassazione  presentato personalmente ai sensi dell’art. 123 presso la casa di reclusione da un imputato detenuto  è inammissibile dopo l’entrata in vigore della L. 103/2017, che ha escluso detta possibilità.

Trova oggi applicazione, infatti, la regola di cui all’art. 613, comma 1, come novellato dalla citata L. 103, secondo cui è esclusa la previgente possibilità dell’imputato di provvedere personalmente e l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez. 5, 24684/2018).