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Art. 124 - Obbligo di osservanza delle norme processuali

1. I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari del giudice, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l’inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale.

2. I dirigenti degli uffici vigilano sull’osservanza delle norme anche ai fini della responsabilità disciplinare.

Rassegna giurisprudenziale

Obbligo di osservanza delle norme processuali (art. 124)

Le esigenze di segretezza per il proseguimento delle indagini e le eventuali ragioni di riservatezza vengono meno in riferimento alle comunicazioni poste a base del provvedimento restrittivo, il cui contenuto è stato rivelato a seguito della presentazione da parte del PM, a corredo della richiesta, delle trascrizioni effettuate dalla PG.

E proprio da tanto deriva la conclusione che la pregressa normativa, che tale accesso in quella fase e stato del procedimento non assicurava, ledeva il diritto di difesa costituzionalmente presidiato dall’art. 24, comma 2, Cost., ed il principio di parità delle parti nel processo sancito dall’art. 111, comma 2, della Carta fondamentale. L’inottemperanza a tale obbligo può comportare responsabilità disciplinari, stante il dovere di osservanza delle norme processuali richiamato dall’art. 124 e, ove ne sussistano le condizioni di legge, anche penali (Sez. 2, 39491/2014).