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Art. 122 - Procura speciale per determinati atti

1. Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. Se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo. La procura è unita agli atti.

2. Per le pubbliche amministrazioni è sufficiente che la procura sia sottoscritta dal dirigente dell’ufficio nella circoscrizione in cui si procede e sia munita del sigillo dell’ufficio.

3. Non è ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell’interesse altrui senza procura speciale nei casi in cui questa è richiesta dalla legge.

Rassegna giurisprudenziale

Procura speciale per determinati atti (art. 122)

La domanda di riparazione per ingiusta detenzione, costituendo atto personale della parte che l’abbia indebitamente sofferta, può essere proposta soltanto da questa personalmente o dal soggetto munito della procura speciale prevista dall’art. 122, da intendersi quale atto concettualmente distinto dal mero mandato di rappresentanza e difesa in giudizio (Sez. 4, 16115/2018).

È inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso straordinario di cui all’art. 625-bis per la correzione dell’errore di fatto proposto, nell’interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 (SU, 32744/2015).

Il ricorso per cassazione, proposto avverso il provvedimento di archiviazione nell’interesse della persona offesa dal reato, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, che sia stato nominato mediante dichiarazione resa o consegnata dallo stesso all’autorità procedente ovvero ad essa inviata con raccomandata, non occorrendo peraltro il conferimento al predetto difensore di procura speciale ad hoc ai sensi dell’art. 122  (SU, 47473/2007).

Il difensore dell’indagato che sia anche legale rappresentante della società titolare dei beni sottoposti a sequestro preventivo, non è legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo della misura cautelare per conto della persona giuridica, qualora il proprio assistito non gli abbia all’uopo preventivamente conferito apposita procura speciale (Sez. 5, 9435/2012).

Il sostituto processuale del procuratore speciale nominato dalla persona danneggiata non ha il potere di costituirsi parte civile, considerato che l’attribuzione al difensore del potere di costituirsi parte civile costituisce istituto diverso dal mandato alle liti (rappresentanza processuale), in quanto solo per quest’ultimo l’art. 102 prevede la possibilità della nomina di un sostituto che eserciti i diritti e assuma i doveri del difensore.

Nel caso di specie, il sostituto del difensore era stato incaricato dal difensore di presentare in udienza la dichiarazione di costituzione di parte civile, a fronte di una procura speciale conferita al medesimo difensore, con facoltà di nominare un sostituto processuale anche ai fini della presentazione della dichiarazione di costituzione di parte civile (Sez. 5, 11429/2015).

La procura speciale rilasciata all’estero da cittadino straniero per risultare valida deve essere necessariamente legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, a meno che colui che l’ha rilasciata non sia cittadino di un paese aderente alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 la cui adesione sia stata accettata dallo Stato italiano, nel qual caso viene meno l’obbligo di legalizzazione, risultando sufficiente la mera formalità della «a postille».

(Fattispecie relativa alla ritenuta inammissibilità della domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta a mezzo di procuratore speciale, la cui nomina non era stata legalizzata ed era effettuata in un Paese straniero aderente alla menzionata Convenzione, ma la cui adesione non era all’epoca ancora stata accettata dallo Stato italiano) (Sez. 4, 10405/2008).

In tema di patrocinio dei non abbienti, è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di rigetto del reclamo contro il decreto che abbia dichiarato inammissibile o rigettato l’istanza per l’ammissione al beneficio sia il difensore dell’imputato o del condannato, in via autonoma, sia quello delle altre parti, purché munito di procura speciale a norma dell’art. 122 (SU 30181/2004).

Il giudice del procedimento ad quem non è tenuto rilevare eventuali vizi, rilevanti ai sensi degli artt. 267 e 268 del codice di rito, presenti nel procedimento in cui le intercettazioni furono disposte, gravando il relativo onere sulla parte che intende far valere l’inutilizzabilità, sulla base di copia degli atti che la stessa ha diritto di ottenere, ai sensi dell’art. 116 (Sez. 6, 15515/2017).

L’obbligo previsto dall’ art. 309, comma 5 riguarda i soli atti che siano stati trasmessi al GIP in uno con la richiesta della misura cautelare, nei limiti in cui gli stessi sono stati prodotti in quella sede.

Conseguentemente, il comportamento omissivo del PM circa il mancato inoltro di alcuni atti, che il GIP non ha potuto valutare, e il corrispondente mancato esame degli stessi da parte del Tribunale del riesame, non determina la perdita di efficacia dell’ordinanza cautelare, ma solo l’inutilizzabilità di quelli che li presuppongono. In ogni caso l’onere di deposito e trasmissione riguarda atti di indagine non direttamente accessibili alla parte e non atti (quali una sentenza già pubblicata) che la parte avrebbe potuto chiedere in copia ai sensi dell’art. 116 (Sez. 2, 20679/2017).