x

x

Art. 121 - Memorie e richieste delle parti

1. In ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria.

2. Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge, entro quindici giorni.

Rassegna giurisprudenziale

Memorie e richieste delle parti (art. 121)

L’omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive, le quali devono essere attentamente considerate dal giudice cui sono rivolte (Sez. 4, 10315/2022).

Nel caso in cui una memoria articoli specifiche deduzioni difensive che non si limitino ad approfondire sul piano argomentativo quelle eventualmente formulate con la richiesta presentata ai sensi dell'art. 309, ma contengano autonomi ed inediti contenuti di censura del provvedimento impugnato, il giudice del riesame deve prenderle in considerazione e la motivazione della sua decisione deve articolare le ragioni per cui vengono disattese - ovviamente nella misura determinata dal loro spessore ed anche in forma sintetica - risultando altrimenti carente (Sez. 5, 11579/2022).

Le parti private non possono effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, fermo restando che, non essendo le stesse irricevibili, possono essere prese in considerazione dal giudice se poste alla sua attenzione (Nel caso in esame, la Corte ha legittimato la decisione del giudice il quale aveva espressamente considerato l'istanza di rinvio trasmessa dal difensore a mezzo PEC, rilevandone non soltanto la irritualità, ma - nel merito - la tardività per essere stata trasmessa il giorno stesso dell'udienza, a fronte di una udienza concomitante dinanzi ad altro giudice che, pur fissata dopo quella in esame, era stata comunque calendarizzata in tempo ampiamente utile per una tempestiva richiesta di rinvio (Sez. 1, 19668/2021).

L’art. 121  individua nel deposito in cancelleria l’unica modalità per le parti di presentazione delle memorie e delle richieste rivolte al giudice, mentre il ricorso a mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell’atto è riservato ai funzionari di cancelleria ai sensi dell’art. 150   Le Sezioni unite (SU, 40187/2014) hanno nondimeno riconosciuto alla parte privata la possibilità di avvalersi di modalità diverse da quella prevista dall’art. 121  in considerazione dell’evoluzione del sistema di comunicazioni e di notifiche. Ancora di seguito, Sez. 1, 1904/2018 ha però precisato che l’invio a mezzo fax (o con altre modalità diverse da quella disciplinata dall’art. 121 , come, appunto, l’invio a mezzo PEC) delle istanze, memorie, richieste non è inammissibile o irricevibile, ma la sua mancata delibazione  quando il giudice non ne sia venuto a conoscenza  non comporta alcuna violazione del diritto di difesa e quindi alcuna nullità, in quanto la scelta di un mezzo tecnico non autorizzato per il deposito espone il difensore al rischio dell’intempestività con cui l’atto stesso può pervenire a conoscenza del destinatario, ed in ogni caso la parte che si avvale di tale mezzo di trasmissione ha l’onere di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente. L’omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive in quanto devono essere attentamente considerate dal giudice cui vengono rivolte (Sez. 3, 5075/2017).

In senso contrario: il rigetto immotivato dell’istanza di acquisizione di una memoria difensiva, presentata ai sensi dell’art. 121  o la sua omessa valutazione determinano la nullità di ordine generale prevista dall’art. 178 comma 1 lett. c), in quanto impediscono all’imputato di intervenire concretamente nel processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice in ordine al fatto-reato, comportando la lesione dei diritti di intervento o assistenza difensiva dell’imputato stesso, oltre a configurare una violazione delle regole che presiedono alla motivazione delle decisioni giudiziarie (Sez. 1, 31245/2009).

L’art. 121 distingue tra “memorie” e “richieste” di parte. Mentre la richiesta (tramite il petitum) amplia l’ambito della decisione, la memoria (tramite l’argumentum) amplia l’ambito dell’argomentazione; ne consegue che l’omessa decisione su una richiesta può determinare il vizio di omessa pronuncia, mentre l’omessa trattazione di un argomento può fondare il vizio di omessa motivazione, ma soltanto se esso rivesta il carattere di decisività (Sez. 5, 9115/2018).