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Art. 120 - Testimoni ad atti del procedimento

1. Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento:

a) i minori degli anni quattordici e le persone palesemente affette da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacità si presume sino a prova contraria;

b) le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.

Rassegna giurisprudenziale

Testimoni ad atti del procedimento (art. 120)

Il divieto di cui all’art. 120, comma 1, lettera a), in base al quale “non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento (...) le persone palesemente affette da infermità di mente”, non concerne la idoneità ad essere sentito in qualità di testimone, che è in linea di principio invece piena nei confronti di tutti i soggetti dell’ordinamento secondo la previsione dell’art. 196 (Sez. 3, 20380/2015).