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Art. 119 - Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimento

1. Quando un sordo, un muto o un sordomuto vuole o deve fare dichiarazioni, al sordo si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde oralmente; al muto si fanno oralmente le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto; al sordomuto si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto.

2. Se il sordo, il muto o il sordomuto non sa leggere o scrivere, l’autorità procedente nomina uno o più interpreti, scelti di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui.

Rassegna giurisprudenziale

Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimento (art. 119)

È costituzionalmente illegittimo l’art. 119 nella parte in cui non prevede che l’imputato sordo, muto o sordomuto, indipendentemente dal fatto che sappia o meno leggere e scrivere, abbia diritto di farsi assistere da un interprete, scelto di preferenza tra le persone abituate a trattare con lui, al fine di potere comprendere l’accusa formulata contro di lui e seguire il compimento degli atti cui partecipa (Corte costituzionale, sentenza 341/1999).