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Art. 148 - Organi e forme delle notificazioni

1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dell’ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.

2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l’osservanza delle norme del presente titolo.

2-bis. L’autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L’ufficio che invia l’atto attesta in calce ad esso di aver trasmesso il testo originale.

3. L’atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l’ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell’atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto.

4. La consegna di copia dell’atto all’interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull’originale dell’atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.

5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie.

Rassegna giurisprudenziale

Organi e forme delle notificazioni (art. 148)

In tema di notificazione al difensore mediante invio dell'atto tramite PEC, l'invio di un'unica copia dell'atto da notificare non dà luogo ad alcuna irregolarità, a condizione che risulti che l'atto viene consegnato al difensore sia in proprio, sia nella qualità di domiciliatario (Sez. 4, 16828/2022).

Le modalità di notificazione a mezzo fax, rientra tra le forme ordinarie di notificazione previste dall’art. 148 comma 2-bis. È valido l’avviso al difensore della data di fissazione dell’udienza di convalida dell’arresto comunicato tramite l’invio di messaggio lasciato sulla segreteria dello studio professionale, sia perché l’urgenza di provvedere alla comunicazione esclude l’inidoneità di tale mezzo, sia perché grava sul difensore l’onere di assicurarsi della perfetta funzionalità degli apparecchi di cui è dotato il proprio studio e di ascoltare le comunicazioni memorizzate. Inoltre, l’obbligo di avvisare il difensore di fiducia per l’interrogatorio di garanzia, è correttamente adempiuto qualora, sussistendo l’esigenza di una rapida verifica in ordine alle condizioni legittimanti la restrizione della libertà personale, siano effettuati ripetuti tentativi di inoltrargli l’avviso a mezzo telefono, con ripetute chiamate indirizzate al numero del suo studio, senza sortire esito positivo (Sez. 2, 31757/2018).

È valido l’avviso al difensore della data di fissazione dell’udienza di convalida dell’arresto comunicato tramite l’invio di messaggio lasciato sulla segreteria dello studio professionale, sia perché l’urgenza di provvedere alla comunicazione esclude l’inidoneità di tale mezzo, sia perché grava sul difensore l’onere di assicurarsi della perfetta funzionalità degli apparecchi di cui è dotato il proprio studio e di ascoltare le comunicazioni memorizzate (Sez. 6, 37653/2014).

Il ricorso a forme particolari di notificazione degli atti è consentito solo per soggetti diversi dall’imputato - giusta il dettato dell’art. 148 comma 2-bis, che costituisce la norma di riferimento in proposito e prescinde dalla necessità di un obbligo di motivazione specifica - ma vale al riguardo l’insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui “La notificazione di un atto all’imputato o ad altra parte privata, in ogni caso in cui possa o debba effettuarsi mediante consegna al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell’art. 148, comma 2-bis”  (Sez. 6, 22528/2018).

Quanto all’utilizzo della PEC nel procedimento di prevenzione, va rammentato che, a decorrere dal 15 dicembre 2014, nei procedimenti “dinanzi ai tribunali e alle corti di appello”, possano essere operate con la pec le notificazioni a persona diversa dall’imputato (in questo caso il terzo interessato) a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2.  Con circolare dell’11 dicembre 2014 (avvio del sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali - SNT), il ministero della Giustizia, nel chiarire che le procure della Repubblica e le procure generali presso le Corti di appello rientrano tra gli uffici per i quali le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 15 dicembre 2014, ha anche evidenziato il condivisibile orientamento, secondo cui il riferimento omnicomprensivo della norma ai procedimenti pendenti innanzi al tribunale e alla corte di appello, così come la portata generale delle disposizioni in tema di notifica dettate dagli artt. 148, 149, 150 e 151 , comporta l’esperibilità della notifica telematica ad opera di dette autorità e dei relativi uffici di procura nel procedimento di esecuzione o di prevenzione personale e/o patrimoniale. Tra l’altro, l’art. 7, comma 10, del D. Lgs.159/2011, anche se con riferimento alle misure di prevenzione personali, prevede che le comunicazioni possano essere effettuate con le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (del quale l’art. 6 prevede l’utilizzo della posta elettronica certificata) (Sez. 6, 21740/2018)

Del tutto regolare deve ritenersi la notifica a mezzo fax dell’ordinanza di archiviazione, rientrando tale modalità tra le forme ordinarie di notificazione previste dall’art. 148, comma 2-bis, e non essendo documentata alcuna circostanza relativa ad un eventuale malfunzionamento del sistema, risultando peraltro agli atti anche copia integrale della stessa ordinanza trasmessa al medesimo numero di fax (Sez. 6, 53464/2017).

Ai sensi dell’art.8 della L. 890/1982 la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l’avviso delle modalità eseguite dall’operatore postale, ovvero dalla data di ritiro del piego medesimo, se anteriore (Sez. 4, 24128/2018).

Nel processo penale, alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni e notificazioni mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata poiché, ai sensi degli artt. 148 comma 2-bis, 149, 150, 151, comma 2 e della L. 221/2012, l’utilizzo della PEC è consentito, a partire dal 15/12/2014, soltanto per effettuare notificazioni da parte delle cancellerie nei procedimenti penali a persona diversa dall’imputato (Sez. 4, 27421/2018).

In senso contrario: in assenza di norma specifica che consenta nel sistema processuale penale alle parti il deposito di atti in via telematica, è inammissibile la presentazione dell’opposizione al decreto penale di condanna a mezzo di PEC, trattandosi di modalità non consentita dalla legge, stante il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni (Sez. 3, 50932/2017).

In senso contrario: la lettera raccomandata, di cui può avvalersi il difensore ai sensi dell’art. 152, può essere sostituita dalla comunicazione a mezzo PEC ed è quindi valida la notifica tramite posta elettronica effettuata, ai sensi dell’art. 299, comma 4-bis, dal difensore dell’imputato a quello della persona offesa (Sez. 2, 6320/2017).