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Art. 149 - Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo

1. Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall’imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura della cancelleria.

2. Sull’originale dell’avviso o della convocazione sono annotati il numero telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, il giorno e l’ora della telefonata.

3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell’articolo 157 commi 1 e 2. Essa non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo.

4. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma.

5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma.

Rassegna giurisprudenziale

Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo (art. 149)

Nel processo penale, alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni e notificazioni mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata poiché, ai sensi degli artt. 148 comma 2-bis, 149, 150, 151, comma 2 e della L. 221/2012, l’utilizzo della PEC è consentito, a partire dal 15/12/2014, soltanto per effettuare notificazioni da parte delle cancellerie nei procedimenti penali a persona diversa dall’imputato (Sez. 4, 27421/2018).

In senso contrario: in assenza di norma specifica che consenta nel sistema processuale penale alle parti il deposito di atti in via telematica, è inammissibile la presentazione dell’opposizione al decreto penale di condanna a mezzo di PEC, trattandosi di modalità non consentita dalla legge, stante il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni (Sez. 3, 50932/2017).

Quanto all’utilizzo della PEC nel procedimento di prevenzione, va rammentato che, a decorrere dal 15 dicembre 2014, nei procedimenti “dinanzi ai tribunali e alle corti di appello”, possano essere operate con la pec le notificazioni a persona diversa dall’imputato (in questo caso il terzo interessato) a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2. 

Con circolare dell’11 dicembre 2014 (avvio del sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali - SNT), il ministero della Giustizia, nel chiarire che le procure della Repubblica e le procure generali presso le Corti di appello rientrano tra gli uffici per i quali le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 15 dicembre 2014, ha anche evidenziato il condivisibile orientamento, secondo cui il riferimento omnicomprensivo della norma ai procedimenti pendenti innanzi al tribunale e alla corte di appello, così come la portata generale delle disposizioni in tema di notifica dettate dagli artt. 148, 149, 150 e 151 , comporta l’esperibilità della notifica telematica ad opera di dette autorità e dei relativi uffici di procura nel procedimento di esecuzione o di prevenzione personale e/o patrimoniale.

Tra l’altro, l’art. 7, comma 10, del D. Lgs.159/2011, anche se con riferimento alle misure di prevenzione personali, prevede che le comunicazioni possano essere effettuate con le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (del quale l’art. 6 prevede l’utilizzo della posta elettronica certificata) (Sez. 6, 21740/2018).