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Art. 150 - Forme particolari di notificazione disposte dal giudice

1. Quando lo consigliano circostanze particolari, il giudice può prescrivere, anche di ufficio, con decreto motivato in calce all’atto, che la notificazione a persona diversa dall’imputato sia eseguita mediante l’impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell’atto.

2. Nel decreto sono indicate le modalità necessarie per portare l’atto a conoscenza del destinatario.

Rassegna giurisprudenziale

Forme particolari di notificazione disposte dal giudice (art. 150)

La disposizione di cui all’art. 150 (forme particolari di notificazione disposte dal giudice) costituisce una norma “aperta”, dettata dall’opportunità di avvalersi anche per le notificazioni dei nuovi mezzi tecnici quali il telefax ed altri ancora da scoprire. Attese l’eterogeneità di detti strumenti e le possibili modificazioni derivanti dal processo tecnologico, la norma in esame delinea un sistema innominato di notificazione senza prevedere un procedimento standard, sicché è necessario che sia il giudice a stabilire, con decreto in calce all’atto, non solo la natura del mezzo, ma anche le modalità necessarie per portare l’atto a conoscenza del destinatario» (Sez. 3, 3234/1994).

Nel processo penale, alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni e notificazioni mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata poiché, ai sensi degli artt. 148 comma 2-bis, 149, 150, 151, comma 2 e della L. 221/2012, l’utilizzo della PEC è consentito, a partire dal 15/12/2014, soltanto per effettuare notificazioni da parte delle cancellerie nei procedimenti penali a persona diversa dall’imputato (Sez. 4, 27421/2018).

In senso contrario: in assenza di norma specifica che consenta nel sistema processuale penale alle parti il deposito di atti in via telematica, è inammissibile la presentazione dell’opposizione al decreto penale di condanna a mezzo di PEC, trattandosi di modalità non consentita dalla legge, stante il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni (Sez. 3, 50932/2017).

Quanto all’utilizzo della PEC nel procedimento di prevenzione, va rammentato che, a decorrere dal 15 dicembre 2014, nei procedimenti “dinanzi ai tribunali e alle corti di appello”, possano essere operate con la pec le notificazioni a persona diversa dall’imputato (in questo caso il terzo interessato) a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2.  Con circolare dell’11 dicembre 2014 (avvio del sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali - SNT), il ministero della Giustizia, nel chiarire che le procure della Repubblica e le procure generali presso le Corti di appello rientrano tra gli uffici per i quali le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 15 dicembre 2014, ha anche evidenziato il condivisibile orientamento, secondo cui il riferimento omnicomprensivo della norma ai procedimenti pendenti innanzi al tribunale e alla corte di appello, così come la portata generale delle disposizioni in tema di notifica dettate dagli artt. 148, 149, 150 e 151 , comporta l’esperibilità della notifica telematica ad opera di dette autorità e dei relativi uffici di procura nel procedimento di esecuzione o di prevenzione personale e/o patrimoniale.

Tra l’altro, l’art. 7, comma 10, del D. Lgs.159/2011, anche se con riferimento alle misure di prevenzione personali, prevede che le comunicazioni possano essere effettuate con le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (del quale l’art. 6 prevede l’utilizzo della posta elettronica certificata) (Sez. 6, 21740/2018).