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Art. 151 - Notificazioni richieste dal pubblico ministero

1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, ovvero dalla polizia giudiziaria nei soli casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire.

2. La consegna di copia dell’atto all’interessato da parte della segreteria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull’originale dell’atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

3. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.

Rassegna giurisprudenziale

Notificazioni richieste dal pubblico ministero (art. 151)

Manca nel processo penale, a differenza di quanto previsto per il procedimento civile, una norma che consenta l’inoltro in via telematica degli atti di parte. Invero, il DL 179/2012 ha introdotto e disciplinato l’obbligatorietà delle comunicazioni e notificazioni a carico della cancelleria in via telematica presso l’indirizzo di posta elettronica nei confronti di tutti i soggetti obbligati ex lege ad averlo; ma non ha disciplinato il deposito degli atti di parte.

Del resto, mentre nel processo civile il procedimento di digitalizzazione, gradualmente introdotto, è sostanzialmente ormai concluso, in quello penale esso non è stato neppure avviato, sicché, coerentemente, alla parte privata non è consentito l’uso del mezzo informatico in argomento per la trasmissione dei propri atti ad altre parti né per il deposito presso gli uffici, restando l’utilizzo della posta elettronica certificata riservato alla sola cancelleria per le comunicazioni richieste dal PM ex art. 151 e per le notificazioni e gli avvisi ai difensori disposte dall’AG, giudice o PM che sia (Sez. 1, 41990/2018).