Art. 152 - Notificazioni richieste dalle parti private
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dall’invio di copia dell’atto effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Rassegna giurisprudenziale
Notificazioni richieste dalle parti private (art. 152)
Manca nel processo penale, a differenza di quanto previsto per il procedimento civile, una norma che consenta l’inoltro in via telematica degli atti di parte. Invero, il DL 179/2012 ha introdotto e disciplinato l’obbligatorietà delle comunicazioni e notificazioni a carico della cancelleria in via telematica presso l’indirizzo di posta elettronica nei confronti di tutti i soggetti obbligati ex lege ad averlo; ma non ha disciplinato il deposito degli atti di parte.
Del resto, mentre nel processo civile il procedimento di digitalizzazione, gradualmente introdotto, è sostanzialmente ormai concluso, in quello penale esso non è stato neppure avviato, sicché, coerentemente, alla parte privata non è consentito l’uso del mezzo informatico in argomento per la trasmissione dei propri atti ad altre parti né per il deposito presso gli uffici, restando l’utilizzo della posta elettronica certificata riservato alla sola cancelleria per le comunicazioni richieste dal PM ex art. 151 e per le notificazioni e gli avvisi ai difensori disposte dall’AG, giudice o PM che sia (Sez. 1, 41990/2018).
Le parti private (nella specie il denunciante) non possano avvalersi della PEC per depositare memorie o richieste o comunque effettuare notifiche. In termini, quanto all’inammissibilità dell’utilizzo della PEC per inoltrare richieste (Cass. Pen. 47427/2014) o memorie (Cass. Pen. 31314/2017) (la sintesi si deve a Sez. 2, 23632/2018).
L’invio a mezzo fax (o con altre modalità diverse da quella disciplinata dall’art. 121, come, appunto, l’invio a mezzo PEC) delle istanze, memorie, richieste non è inammissibile o irricevibile, ma la sua mancata delibazione – quando il giudice non ne sia venuto a conoscenza – non comporta alcuna violazione del diritto di difesa e quindi alcuna nullità, in quanto la scelta di un mezzo tecnico non autorizzato per il deposito espone il difensore al rischio dell’intempestività con cui l’atto stesso può pervenire a conoscenza del destinatario, ed in ogni caso la parte che si avvale di tale mezzo di trasmissione ha l’onere di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente (Sez. 1, 1904/2018).