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Art. 153 - Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero

1. Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite, anche direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell’atto nella segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota sull’originale e sulla copia dell’atto le generalità di chi ha eseguito la consegna e la data in cui questa è avvenuta.

2. Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero sono eseguite a cura della cancelleria nello stesso modo, salvo che il pubblico ministero prenda visione dell’atto sottoscrivendolo. Il pubblico ufficiale addetto annota sull’originale dell’atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

Rassegna giurisprudenziale

Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero (art. 153)

Nell’ipotesi in cui il GIP, corrispondendo ad istanza cautelare di natura personale del PM, accolga parzialmente la richiesta, rigettandola in parte, la comunicazione del provvedimento all’ufficio di Procura nelle forme di cui al comma 2 dell’art. 153, mediante consegna di copia dell’atto alla segreteria, anche se eseguita ai fini esecutivi, comunque assicurando l’effettiva conoscenza di esso da parte dell’organo della pubblica accusa, determina il momento iniziale per decorrenza del termine di giorni dieci imposto a pena di inammissibilità del combinato disposto dell’art. 591, comma 1 lett. c) con gli artt. 310 coma 2 e 309 comma 1 per l’impugnativa dell’ordinanza del TDR (Sez. 6, 28843/2013).

A norma dell’art. 157, comma 3, espressamente richiamato dall’art. 167, quando la notificazione a soggetti diversi da quelli indicati negli artt. 153 e ss. del codice di rito - e quindi anche ai difensori - avviene mediante consegna di copia dell’atto al portiere o a chi ne fa le veci, alla stessa deve seguire la comunicazione dell’eseguito adempimento, da dare al destinatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.

Tale principio vige anche per quel che riguarda la notificazione a mezzo posta, atteso che l’art. 7 della L. 890/1982, come modificato dalla L. 31/2008, prevede che, nel caso in cui il plico non venga consegnato personalmente al destinatario, l’agente postale deve dare notizia al predetto dell’avvenuta notificazione, mediante lettera raccomandata (Sez. 5, 5442/2012).

La legale conoscenza di un atto o provvedimento del giudice da parte del p.m. segue solo alla comunicazione effettuata dalla cancelleria nella forma di avviso di deposito ex art. 128, o integralmente, secondo le modalità prescritte dell’art. 153 dello stesso codice, con la sola eccezione dell’avvenuta presa di conoscenza (del contenuto del documento) ad opera del PM attestata con la sottoscrizione della persona fisica che rappresenta l’accusa nel procedimento nel quale l’atto è stato compiuto o il provvedimento pronunciato.

Conseguentemente la semplice ricezione degli atti del procedimento da parte della segreteria dell’ufficio del p.m., attraverso il cosiddetto “registro di passaggio”, non integra la formalità di comunicazione dell’atto o del documento come prescritto dalla legge e, pertanto non è idonea a far decorrere il termine perentorio per impugnare (Sez. 4, 686/1997).