x

x

Art. 168 - Relazione di notificazione

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 157 comma 6, l’ufficiale giudiziario che procede alla notificazione scrive, in calce all’originale e alla copia notificata, la relazione in cui indica l’autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione.

2. Quando vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta nell’originale, valgono per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia notificata.

3. La notificazione produce effetto per ciascun interessato dal giorno della sua esecuzione.

Rassegna giurisprudenziale

Relazione di notificazione (art. 168)

È invalida la notificazione del decreto che dispone il rinvio a giudizio qualora manchi la relata della notificazione - ancorché vi sia annotazione dell’incombente nel registro cronologico delle notificazioni e attestazione, su richiesta dell’autorità giudiziaria, dello stesso ufficiale giudiziario che affermi di avere consegnato l’atto “a mani proprie” - in quanto la disciplina delle notificazioni nel processo penale è regolata da disposizioni e meccanismi formali non suscettibili di surroga con atti equipollenti, di guisa che la dichiarazione, resa successivamente dall’ufficiale giudiziario, non è in grado di raggiungere gli esiti processuali della relata di notificazione, la quale riveste natura di atto pubblico fidefacente, non ammette equipollenti (Fattispecie nella quale veniva disposta la notifica del decreto di citazione in appello a mani dell’imputato presso il domicilio eletto. Non essendo stata rinvenuta la relata di notifica, veniva acquisita l’attestazione da parte dell’ufficiale giudiziario incaricato. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio, essendo medio tempore maturata l’estinzione del reato per prescrizione) (Sez. 2, 283/2022).

In tema di notificazioni, la falsità delle modalità e del contenuto della relata eseguita dall’ufficiale giudiziario, può essere provata solo dimostrando che il pubblico ufficiale ha commesso il reato di cui all’art. 479 Cod. pen., restando sottratte alla libera valutazione del giudice le attestazioni concernenti i fatti compiuti dall’ufficiale notificatore e quelli avvenuti in sua presenza (fattispecie in cui è stata ritenuta inidonea ad inficiare la valenza dimostrativa dell’attestazione operata dall’ufficiale giudiziario circa l’avvenuto trasferimento degli imputati dal domicilio eletto per le notificazioni, la mera produzione di certificazioni amministrative formalmente attestanti il mantenimento della residenza anagrafica in quel domicilio (Sez. 1, 52798/2017).

In caso di contraddizione, per l’interessato prevale la scrittura sulla copia notificata rispetto alla scrittura sull’originale (Sez. 3, 9125/2017).

Le attestazioni fidefacienti relative alla relata di notifica sono soltanto quelle concernenti i fatti compiuti dal pubblico ufficiale notificatore o quelli avvenuti al suo cospetto, restando estranea all’area della fede privilegiata la verità intrinseca delle circostanze di fatto e degli accadimenti non percepiti direttamente dall’ufficiale giudiziario o da chi ne eserciti le funzioni, ma appresi per mezzo di informazioni fornite dai destinatari o dai consegnatari della copia dell’atto di notifica, ovvero anche da terzi.

Pertanto, incombe sull’interessato l’onere di dimostrare la non rispondenza a realtà di quanto rappresentato all’ufficiale della notificazione, anche solo ponendo il giudice nella necessità di compiere tutte le indagini necessarie prima di ritenere non dimostrato l’assunto dell’interessato di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento (Sez. 7, 38647/2016).

La mancata previsione, nell’art. 168 , del principio circa la natura “fidefaciente” fino ad impugnazione di falso del contenuto della relata di notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario con riguardo a quanto egli attesti aver fatto o essere avvenuto in sua presenza, non significa che il giudice possa liberamente valutare la falsità di un estremo documentato nella relazione sulla base di quanto la parte adduce, ma comporta soltanto la caduta del presupposto dell’incidente di falso in omaggio al principio della semplificazione e speditezza del processo; ne consegue che restano sottratte alla libera valutazione del giudice le attestazioni concernenti i fatti compiuti dall’ufficiale notificatore e quelli avvenuti a suo cospetto, e che se la parte vuole addurre la falsità delle modalità emergenti dalla relata non può provarle se non dimostrando che il pubblico ufficiale ha commesso il reato di cui all’art. 479 Cod. pen. (Sez. 2, 16379/2016).

Quando l’agente postale consegni il piego nelle mani proprie del destinatario è sufficiente che quest’ultimo sottoscriva l’avviso di ricevimento e il registro di consegna (art. 7, commi 1 e 4, L. 890/1982), non essendo necessario che indichi anche le generalità del destinatario quando le stesse siano comunque specificate, come nel caso di specie, nell’avviso stesso e l’attestazione della consegna del plico a mano del destinatario nei termini sopra indicati non crei alcuna incertezza sull’identità del consegnatario del plico.

Quando la notificazione è stata regolarmente eseguita a mani di persona che l’agente postale ha attestato sotto la propria responsabilità identificarsi con il destinatario dell’atto, il giudice, che non ha in questi casi un ragionevole motivo per dubitare della veridicità dell’attestazione proveniente dal pubblico ufficiale, correttamente dichiara la contumacia dell’imputato.

Occorre peraltro ricordare che la nullità della notificazione di un atto non può essere dichiarata sul solo presupposto che una parte adduca la falsità delle modalità attestate nella relazione di notificazione senza fornire la prova che il pubblico ufficiale notificatore abbia commesso un delitto di falso (Sez. 3, 17708/2015).