x

x

Art. 167 - Notificazioni ad altri soggetti

1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell’articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti dall’articolo 149.

Rassegna giurisprudenziale

Notificazioni ad altri soggetti (art. 167)

In tema di modalità di notificazione al difensore, valgono le regole stabilite dall’art 167, che disciplina la notifica degli atti processuali agli «altri soggetti», e che richiama le disposizioni di cui all’art. 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, sicché è valida la notificazione al difensore mediante consegna ad un collega di studio, senza che assumano rilievo né la differenza tra notificazione al difensore in quanto tale e quella al medesimo quale domiciliatario dell’imputato, né la omessa attestazione, da parte dell’organo notificante, di non aver potuto consegnare l’atto al destinatario, dovendo quest’ultima evenienza ritenersi accertata proprio in base alla circostanza che l’ufficiale procedente abbia consegnato copia dell’atto al collega di studio del suddetto (Sez. 6, 33491/2018).

In caso di notifica di atti al difensore dell’imputato eseguita con consegna di copia al portiere o a chi ne fa le veci, l’ufficiale giudiziario ha l’obbligo di dare notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, atteso che la prescrizione di cui all’art. 157, comma 3, si applica anche per le notifiche da eseguire a soggetti diversi dall’imputato (art. 167) (Sez. 1, 12324/2017).