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Art. 52 - Astensione

1. Il magistrato del pubblico ministero ha la facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.

2. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell’ambito dei rispettivi uffici, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale.

3. Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello decidono, rispettivamente, il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore generale presso la corte di cassazione.

4. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il magistrato del pubblico ministero astenuto è sostituito con un altro magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio. Nondimeno, quando viene accolta la dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello, può essere designato alla sostituzione altro magistrato del pubblico ministero appartenente all’ufficio ugualmente competente determinato a norma dell’articolo 11.

Rassegna giurisprudenziale

Astensione (art. 52)

Ai fini della rimessione, non hanno rilievo autonomo gli atteggiamenti assunti o le opinioni espresse dal PM nel corso dell’attività investigativa propria delle indagini preliminari, giacché, nel vigente sistema, l’organo dell’accusa riveste pur sempre la qualità di parte, le cui strategie investigative o processuali non si sottraggono comunque al doveroso controllo del giudice, sicché l’accanimento accusatorio o la temuta parzialità dell’ufficio del PM, o addirittura del titolare dell’ufficio della procura della Repubblica, non può giammai, di per sé, essere considerata ragione di turbativa del sereno svolgimento del processo, idonea a legittimare lo spostamento del processo ad altra sede giudiziaria, a meno che l’atteggiamento persecutorio del PM, superando i limiti dell’ordinaria dialettica processuale, sia suscettibile di produrre riflessi negativi sulla serenità e correttezza del giudizio (Sez. 3, 2408/2018).

Per precisa scelta legislativa, i magistrati inquirenti sono destinatari della disciplina sull’astensione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 e 36, ma non sono ricusabili, essendo la vigilanza sull’imparzialità dei magistrati requirenti affidata ai Procuratori generali e non già ad un controllo giurisdizionale (Sez. 7, 27242/2017).

In tema di eventuale violazione dell’obbligo di astensione da parte del PM  in relazione all’eventuale incompatibilità denunciata  si deve rilevare che la violazione medesima non ha, comunque, autonoma rilevanza, poiché non determina alcuna nullità degli atti del procedimento, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall’art. 178, né integrando tale situazione una fattispecie di nullità specificamente prevista: a fronte dell’esistenza di una situazione di incompatibilità della persona che esercita le funzioni di PM, il rimedio previsto dalla legge in favore dell’indagato o dell’imputato è la richiesta di avocazione delle indagini a norma dell’art. 372, comma 1, nonché, nei casi previsti dall’art. 53, la richiesta di sostituzione del magistrato delegato allo svolgimento delle attività di udienza (Sez. 7, 7753/2017).

Non sono inutilizzabili gli atti di indagine e le prove formate da magistrati e ufficiali di PG che avevano l’obbligo di astenersi. Tale situazione inciderebbe solo in tema di attendibilità delle prove, ma non anche di validità o utilizzabilità delle stesse, e, quindi, alla tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata (Sez. 6, 12655/2016).