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Art. 51 - Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale

1.Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale;
b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.

2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello.
Nei casi di avocazione previsti dall’articolo 371-bis, sono esercitate dai magistrati della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.

3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all’articolo 12, commi 1, 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.

3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

Rassegna giurisprudenziale

Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale (art. 51)

Quando di procede per uno o più delitti indicati nell’art. 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, la decisione sulle istanze delle parti spetta al GIP del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente per il reato iscritto, a norma dell’art. 328, commi 1-bis e 1-quater; tale competenza comprende anche l’applicazione, la revoca ovvero le modifiche delle modalità esecutive delle misure cautelari prima dell’esercizio dell’azione penale, ai sensi dell’art. 279, e ciò anche nel caso di misura che sia stata emessa da GIP non distrettuale, dichiaratosi incidentalmente competente, nell’ambito di un procedimento che però risulti e permanga iscritto per delitti attribuiti al procuratore della Repubblica distrettuale (Sez. F, 35672/2015).

L’articolo 570 comma 2 dispone che l’impugnazione di una sentenza può essere proposta anche dal rappresentante del PM che ha presentato le conclusioni. La regola, trova applicazione anche per i processi indicati dall’art. 51 comma 3-bis e 3-ter (Sez. 2, 1927/2015).

La legittimazione ad appellare la sentenza di primo grado deve essere riconosciuta al procuratore distrettuale e, nel caso in cui quest’ultimo si sia avvalso della facoltà prevista dal comma 3-ter del citato art. 51, anche al rappresentante del PM presso il giudice competente che ha presentato le conclusioni nel dibattimento di primo grado. Né si può sostenere che la delega, essendo prevista solo per il dibattimento, non sarebbe stata idonea a conferire al pubblico ministero delegato per l’udienza alcun autonomo potere di impugnazione: la legittimazione ad impugnare deriva direttamente dal comma 2 dell’art. 570 che non prevede deroghe (Sez. 1, 35730/2013).