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Art. 50 - Azione penale

1. Il pubblico ministero esercita l’azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione.

2. Quando non è necessaria la querela, la richiesta, l’istanza o l’autorizzazione a procedere, l’azione penale è esercitata di ufficio.

3. L’esercizio dell’azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

Rassegna giurisprudenziale

Azione penale (art. 50)

Esercizio dell’azione penale

È illegittima la modifica dell’imputazione, con l’esclusione di un’aggravante contestata, effettuata dal PM nel corso dell’udienza mediante una correzione del capo di imputazione formulato nel rinvio a giudizio, in quanto, in virtù del principio di irretrattabilità dell’azione penale, il PM, a norma degli articoli 516 e 517, ha il solo potere di integrare l’accusa, mentre non può procedere autonomamente alla correzione o riqualificazione delle condotte, potere che spetta al giudice, il quale con la sentenza deve fornire adeguata motivazione sulle questioni di fatto e di diritto concernenti la sussistenza o meno di tali circostanze.

Invero l’esercizio dell’azione penale è obbligatorio e una volta esercitata diviene irrevocabile, iniziando la fase processuale. Vige, infatti, il principio dell’irretrattabilità dell’azione penale, ex artt. 50 comma 3 e pertanto, ove il PM emetta un provvedimento di revoca dell’azione penale, tale provvedimento deve ritenersi abnorme. Il PM, pertanto, non può procedere alla “riduzione” del fatto contestato ad ipotesi meno grave in modo autonomo, mediante un’attività di mera “correzione” o di riqualificazione delle condotte essendogli, quindi, precluso di “eliminare” nel corso del dibattimento le aggravanti contestate mediante una formale “modificazione” del capo di imputazione formulato con il rinvio a giudizio (Sez. 2, 18617/2017).

 

Richiesta di archiviazione

È abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, dopo avere revocato il decreto penale di condanna in ragione dell’impossibilità di eseguirne la notificazione per irreperibilità dell’imputato e avere disposto la restituzione degli atti al PM ai sensi dell’art. 460, comma 4, dichiari inammissibile la successiva richiesta di archiviazione sul rilievo che l’azione penale era già stata esercitata ed è per sua natura irretrattabile (Sez. 5, 34500/2018).

Una volta verificatasi, in virtù della disposta restituzione degli atti, la riespansione dei poteri del PM quanto all’azione penale e alle modalità del suo esercizio, deve ritenersi, da un lato, del tutto legittima, ai sensi dell’art. 50, la richiesta di archiviazione, fatte salve le successive valutazioni dell’organo giudicante in merito a tale richiesta; dall’altro, abnorme un provvedimento che, in concreto, oltre a porsi al di fuori del sistema delineato dall’art. 409 (non avendo il giudice accolto la richiesta di archiviazione, a norma dell’art. 409 comma 1; ma neppure fissato l’udienza camerale a norma del secondo comma dello stesso articolo, ai fini di cui ai successivi commi 4 e 5), ha altresì determinato una stasi del procedimento, non altrimenti rimuovibile (c.d. profilo funzionale), se non attivando il procedimento di impugnazione (Sez. 4, 2370/2018).