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Art. 54-quater - Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico Ministero

1. La persona sottoposta alle indagini che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell’articolo 335 o dell’articolo 369 e la persona offesa dal reato che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell’articolo 369, nonché i rispettivi difensori, se ritengono che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni, possono chiedere la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente enunciando, a pena di inammissibilità, le ragioni a sostegno della indicazione del diverso giudice ritenuto competente.

2. La richiesta deve essere depositata nella segreteria del pubblico ministero che procede con l’indicazione del giudice ritenuto competente.

3. Il pubblico ministero decide entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta e, ove la accolga, trasmette gli atti del procedimento all’ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente, dandone comunicazione al richiedente. Se non provvede in tal senso, il richiedente, entro i successivi dieci giorni, può chiedere al procuratore generale presso la corte d’appello o, qualora il giudice ritenuto competente appartenga ad un diverso distretto, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, di determinare quale ufficio del pubblico ministero deve procedere. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, provvede alla determinazione, entro venti giorni dal deposito della richiesta, con decreto motivato dandone comunicazione alle parti ed agli uffici interessati. Quando la richiesta riguarda taluno dei reati indicati nell’articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, il procuratore generale provvede osservando le disposizioni dell’articolo 54-ter.  

4. La richiesta non può essere riproposta a pena di inammissibilità salvo che sia basata su fatti nuovi e diversi.

5. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione degli atti o della comunicazione del decreto di cui al comma 3 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Rassegna giurisprudenziale

Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero (art. 54-quater)

La disposizione di cui all’art. 54-quater, adottata per consentire una verifica, su richiesta di soggetti esterni all’organizzazione degli uffici del PM, relativamente alla legittimazione ad indagare della Procura della Repubblica in concreto procedente, ha previsto un rimedio tutto interno alla struttura organizzativa dell’autorità requirente.  C’è di più.

La medesima norma non solo rimette al PG presso la corte d’appello o presso la corte di cassazione, e non al giudice, la decisione sulla legittimazione dello specifico ufficio di Procura ad indagare. La disposizione appena citata stabilisce espressamente, al comma 4, l’utilizzabilità, «nei casi e nei modi previsto dalla legge», degli «atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione degli atti (disposta dal procuratore della Repubblica fino a quel momento procedente) o della comunicazione del decreto» con il quale il PG individua l’ufficio cui spetta di procedere; in questo modo, essa esclude qualunque rilevanza delle questioni di “competenza” o di “legittimazione” ai fini della validità degli atti compiuti dal PM in epoca precedente alla decisione in ordine alle stesse.

Per completezza, ed in considerazione delle argomentazioni esposte nel ricorso, va evidenziato che le conclusioni raggiunte restano ferme anche in caso di “accordi” o “protocolli” operativi intercorsi tra più uffici di Procura. Tali accordi, infatti, non espressamente previsti dal legislatore, possono costituire una forma di coordinamento investigativo tra più uffici del PM, a norma dell’art. 371, allo scopo di assicurare un più efficace svolgimento delle indagini, ed anche, eventualmente, di prevenire e risolvere consensualmente «contrasti», ma non assumono alcun significato ai fini della rilevabilità della “incompetenza” di una Procura della Repubblica, o della validità degli atti compiuti dalla stessa. In questo senso depongono una pluralità di indici normativi.

Non solo la disciplina sui contrasti tra pubblici ministeri o sulla richiesta di trasmissione degli atti a un diverso PM formulata da indagati, persone offese e loro difensori (artt. 54, 54-bis, 54-ter e 54-quater) non opera alcun riferimento al coordinamento investigativo come criterio rilevante per l’individuazione, in via autoritativa, dell’ufficio cui spetta di procedere.

Soprattutto, la conseguenza procedimentale espressamente prevista per l’ipotesi in cui non risulta effettivo il coordinamento delle indagini, e sempre che le investigazioni si riferiscano alle specifiche fattispecie di reato indicate dal legislatore, è quella della avocazione, istituto la cui operatività è rimessa alle esclusive determinazioni del PG presso la corte d’appello, a norma dell’art. 372 comma 1-bis,  (o, nei casi di cui all’art. 371-bis , del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo), rispetto al quale resta del tutto estraneo il giudice, e che, di per sé, non incide sulla validità ed efficacia degli atti già compiuti (Sez. 6, 9989/2018).

Nessun peculiare peso può annettersi al provvedimento di determinazione della competenza del PM adottata dal PG ai sensi dell’art. 54-quater comma 3. Tale provvedimento riveste infatti una tipica natura “organizzatoria” dell’attività di una parte processuale (la pubblica accusa) e non produce alcun effetto sull’efficacia delle misure cautelari già adottate, sulla quale possono incidere soltanto i provvedimenti dichiarativi di incompetenza pronunciati dal giudice con riferimento alle misure da lui stesso disposte.

È soltanto la formale dichiarazione di incompetenza del giudice che determina, infatti, l’inefficacia della misura cautelare (personale o reale) che non sia stata rinnovata dal giudice competente nei venti giorni dall’ordinanza di trasmissione degli atti ex art. 27 (Sez. 6,2336/2015).

Se il PM cui gli atti sono tramessi per competenza ai sensi dell’art. 54-quater procede a una nuova iscrizione della notizia di reato facendo così decorrere ex novo i termini delle indagini, la relativa eccezione di nullità è inammissibile se eccepita per la prima volta nel giudizio di legittimità (Sez. 6, 53418/2014).