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Art. 54-ter - Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata

1. Quando il contrasto previsto dagli articoli 54 e 54bis riguarda taluno dei reati indicati nell’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, se la decisione spetta al procuratore generale presso la corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; se spetta al procuratore generale presso la corte di appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dei provvedimenti adottati.

Rassegna giurisprudenziale

Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata (art. 54-ter)

La giurisprudenza di legittimità, nel ritenere non configurabili “conflitti” nel corso delle indagini preliminari anche quando due diversi PM appartenenti ad uffici distinti svolgono investigazioni su un medesimo fatto di reato, pur se vi sia un intervento incidentale del GIP, ad esempio perché chiamato a provvedere su una richiesta di proroga delle indagini o di archiviazione, ha più volte osservato che, nel vigente ordinamento processuale, un “conflitto” è ipotizzabile solo tra organi giurisdizionali, e che «la possibilità di porre rimedio alla duplicazione di indagini per il medesimo fatto nei confronti dello stesso imputato trova l’unico possibile rimedio, secondo il vigente sistema processuale, negli istituti di cui agli art. 54, 54-bis e 54-ter, che disciplinano gli eventuali contrasti tra PM nella fase procedimentale delle indagini preliminari e si rivelano perciò del tutto estranei alla procedura giurisdizionale dei conflitti».

Nella fase delle indagini preliminari la “competenza” costituisce un mero criterio di organizzazione del lavoro investigativo, che assume rilievo giuridico solo nei rapporti tra gli uffici del pubblico ministero (artt. 54, 54 bis e 54 ter).

Nei confronti delle altre parti processuali essa assume rilevanza solo nella successiva fase in cui è promossa l’azione penale, allorché la richiesta di rinvio a giudizio deve essere inoltrata dal PM che siede presso il giudice competente per materia e per territorio a conoscere del. Vero è che, secondo il comma 3 dell’art. 51, tutte le funzioni esercitate dal PM, e quindi anche quelle investigative svolte nella fase preliminare al processo, sono attribuite all’ufficio del PM presso il giudice competente.

Ma è anche vero che: a) in caso di conflitto negativo o positivo tra uffici del PM, restano validi gli atti compiuti dal PM dichiarato incompetente (comma 3 dell’art. 54 e comma 4 dell’art. 54-bis); b) ai sensi dell’art. 22, l’ordinanza con cui il GIP dichiara la propria incompetenza produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto, sicché il PM presso lo stesso giudice può proseguire liberamente le sue indagini; c) secondo il dettato normativo dell’art. 25, le decisioni della corte di cassazione sulla competenza hanno efficacia vincolante solo nella fase del processo, lasciando quindi liberi gli organi inquirenti nella fase preprocessuale.

Tutto ciò indica chiaramente che nella fase preprocessuale del procedimento non può venire propriamente in rilievo una questione di competenza del PM (Sez. 6, 9989/2018).