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Art. 431 - Fascicolo per il dibattimento

1. Immediatamente dopo l’emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:

a) gli atti relativi alla procedibilità dell’azione penale e all’esercizio dell’azione civile;

b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;

c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore;

d) i documenti acquisiti all’estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;

e) i verbali degli atti assunti nell’incidente probatorio;

f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all’estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;

g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell’articolo 236 nonché, quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, una copia del cartellino fotodattiloscopico con indicazione del codice univoco identificativo;

h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.

2. Le parti possono concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva.

Rassegna giurisprudenziale

Fascicolo per il dibattimento (art. 431)

La formazione del fascicolo per il dibattimento ha lo scopo di consentire una selezione degli atti e dei documenti che saranno conoscibili preventivamente dal giudice del dibattimento, ma non ha alcuna efficacia preclusiva nell’ambito del procedimento di ammissione della prova.

Sicché le questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento, cui si riferisce la preclusione posta dall’art. 491, sono soltanto quelle intese ad ottenere l’esclusione di atti o documenti che si assumono erroneamente inseriti nel fascicolo; mentre le questioni concernenti l’eventuale inclusione nel fascicolo di altri atti o documenti non rimangono in alcun modo precluse, come non rimangono precluse le ulteriori eventuali valutazioni del giudice circa l’ammissibilità della prova desumibile sia dagli atti inseriti nel fascicolo sia da atti che erroneamente non vi siano stati inseriti (Sez. 2, 14948/2018).

La formazione del fascicolo per il dibattimento in assenza del contraddittorio delle parti non comporta alcuna nullità, trattandosi di mera irregolarità sanabile con la proposizione delle relative questioni nella fase preliminare del dibattimento, ex art. 491, e, comunque, non preclude l’eventuale eccezione di inutilizzabilità di atti indebitamente inseriti nel fascicolo (Sez. 2, 14949/2018).

Ai sensi dell’art. 491 comma 2, le questioni circa la formazione del fascicolo del dibattimento vanno poste tra quelle preliminari e sono successivamente precluse.

Una volta chiusa l’istruttoria dibattimentale, in assenza di questioni relative a quanto confluito nel fascicolo del dibattimento durante l’istruttoria stessa, d’altro canto, ogni ulteriore questione, tenuto conto della normativa che consente accordi delle parti sull’acquisizione nel fascicolo di atti ulteriori rispetto a quelli previsti nel comma 1 dell’art. 431, non può essere più sollevata (Sez. 5, 15624/2014).

Il consenso delle parti all’acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti in quello del PM, ovvero della documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva, può formarsi tacitamente mediante una manifestazione di volontà espressa dì chi propone e l’assenza di opposizione della controparte, qualora il complessivo comportamento processuale di quest’ultima sia incompatibile con una volontà contraria (Sez. 3, 1727/2015).

L’acquisizione al fascicolo per il dibattimento degli atti tassativamente indicati nell’art. 431, comma 2, (e quindi anche del verbale di incidente probatorio) non è soggetta a preclusioni o decadenze e può avvenire anche nel giudizio di appello, se il GUP non l’abbia disposta, ovvero, pur avendola disposta, ciò non sia materialmente avvenuto, in quanto non rientra nel potere dispositivo delle parti restringere l’ambito degli atti che per legge devono essere raccolti nell’incartamento processuale (Sez. 2, 25688/2014).

L’art. 491, comma 2, laddove prevede che le questioni riguardanti la formazione del fascicolo per il dibattimento sono precluse se non proposte subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti, riguarda l’estromissione dal fascicolo ex art. 431 di atti che siano stati erroneamente inseriti nel fascicolo per il dibattimento e non di atti che dovevano essere raccolti nel fascicolo e che invece non siano stati in esso inseriti (Sez. 2, 27416/2017).

L’inutilizzabilità di atti erroneamente inseriti nel fascicolo del dibattimento non è automatica ma consegue alla tempestiva eccezione di parte (Sez. 3, 24410/2011).

L’avvenuta acquisizione di un atto al fascicolo senza che venga sollevata la questione della sua rituale formazione rende lo stesso utilizzabile e determina la decadenza dalle relative questioni di inutilizzabilità (Sez. 2, 14315/2018).

L’art. 431 comma 1, lettere b) e c) si riferisce ai soli atti non ripetibili compiuti dalla PG, dal PM o dal difensore mentre la distinta bancaria non solo non è atto che documenta un’attività compiuta dai soggetti procedimentali suddetti, ma è senza dubbio un documento – come tale acquisibile solo ex art. 234 – siccome formatosi al di fuori ed a prescindere dal procedimento (Sez. 5, 21925/2018).

Il verbale di sequestro è atto irripetibile che deve essere inserito nel fascicolo per il dibattimento, in quanto contiene la descrizione della situazione di fatto esistente in un preciso momento e suscettibile di successiva modificazione, con la conseguenza che lo stesso, a norma dell’art. 511, è utilizzabile come prova mediante lettura sia con riguardo all’individuazione dello stato dei luoghi, sia in riferimento alle dichiarazioni rese, ferma restando la necessità, relativamente a queste ultime, di procedere preventivamente all’esame della persona che le ha rese.

Del pari, in relazione ai rilievi fotografici riproducenti quanto i funzionari dello Stato o di altri enti pubblici hanno rilevato nel corso di verifiche ispettive o amministrative, essi devono ritenersi prove documentali ex art. 234, acquisibili al fascicolo per il dibattimento, e non invece accertamenti tecnici irripetibili da compiere nel rispetto delle garanzie difensive (Sez. 3, 23208/2018).

La querela può essere inserita nel fascicolo per il dibattimento ed è utilizzabile ai soli fini della procedibilità dell’azione penale, con la conseguenza che da essa il giudice non può trarre elementi di convincimento al fine della ricostruzione storica della vicenda, tranne che per circostanze o fatti imprevedibili, risulti impossibile la testimonianza dell’autore della denuncia-querela (Sez. 5, 51711/2014).

Il verbale di arresto è atto irripetibile che, ai sensi dell’art. 431, concorre a formare il fascicolo per il dibattimento (Sez. 6, 16836/2018).

Non è atto irripetibile, e come tale non può essere acquisita al fascicolo per il dibattimento senza il consenso delle parti, la relazione di servizio che contenga soltanto la descrizione delle attività di indagine, esauritesi con la loro esecuzione e suscettibili di essere descritte in dibattimento, nel contraddittorio delle parti, senza la perdita di alcuna informazione probatoria, per non essere modificabili con il decorso del tempo luoghi, persone o cose rappresentati (SU, 41281/2006).

In tema di intercettazioni, i decreti autorizzativi non rientrano tra gli atti che devono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431, comma 1, sicché il loro mancato inserimento nello stesso non determina alcuna inutilizzabilità degli esiti delle attività di captazione, salvo che non sia prospettata l’inesistenza o la nullità degli stessi dal momento che il divieto di utilizzazione di cui all’art. 271 si riferisce, fra l’altro, all’inosservanza delle forme previste dall’art. 267 (Sez. 1, 7845/2015).

La perizia trascrittiva deve essere considerata parte del fascicolo per il dibattimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 268 comma 7 e 431, così come i files audio delle intercettazioni (in quanto atti irripetibili), che sono a disposizione delle parti fin dal deposito presso l’ufficio del PM ex art. 268 comma 4 e, comunque, fin dal momento in cui sono depositati presso il GIP.

Contro l’inserimento della perizia (nonché dei files audio), i difensori possono sollevare, anche tardivamente (e cioè anche oltre il limite temporale di cui all’art. 491 comma 1) tutte le eccezioni ritenute opportune a ciò essendo legittimati dalla previsione di cui all’art. 491 comma 2 a norma del quale le questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento possono essere sollevate anche successivamente all’accertamento della costituzione delle parti ove tale possibilità sorga «soltanto nel corso del dibattimento  (Sez. 2, 14948/2018).

Per la sua stretta connessione al tema appena trattato si segnala anche la pronuncia che segue: La prevalente giurisprudenza, nell’ambito della concezione che esclude l’assimilabilità al perito del trascrittore di colloqui intercettati, esclude che quest’ultimo debba essere sottoposto a esame in dibattimento, sia perché si ritiene che il trascrittore non possa essere ragguagliato a un perito, sia in quanto l’art. 511 comma 3 condiziona all’esame del perito la lettura di una “relazione peritale”, alla quale non potrebbe essere assimilata la trascrizione delle intercettazioni. Tale ultima osservazione, soprattutto, appare convincente, sicché deve ritenersi che non vi sia base normativa per condizionare la lettura delle registrazioni a un previo esame dell’autore della trascrizione.

Ciò tuttavia non toglie che tale soggetto possa essere sempre sentito a chiarimenti circa le modalità impiegate ed i criteri seguiti nell’ambito della sua attività (SU, 18268/2011).

In caso di imputazione di false dichiarazioni al difensore, costituisce corpo di reato o, comunque, cosa pertinente al reato il documento che raccoglie le dichiarazioni in ipotesi mendaci, che pertanto deve essere acquisito al fascicolo per il dibattimento a norma dell’art. 431, comma 1 lett. h (Sez. 3, 31415/2016).

Nei procedimenti per il delitto di calunnia, in ipotesi commesso rendendo sommarie informazioni, il verbale che le raccoglie costituisce corpo di tale reato, da acquisire al fascicolo del dibattimento in base al combinato disposto degli artt. 235 e 431, lett. f (Sez. 6, 43193/2004).

La dedotta nullità del procedimento di formazione del fascicolo dibattimentale, per essere stato nello stesso ricompreso un atto, e tale è l’informativa di reato, non contemplato dalla norma che del primo indicare i contenuti (artt. 431, come richiamato dall’art. 450, comma 2), è questione inammissibilmente introdotta perché non sostenuta dalla prospettazione del relativo interesse, spettando al difensore la dimostrazione della decisività dell’atto medesimo ai fini del giudizio conclusivo (Sez. 6, 57232/2017).

La comunicazione della notizia di reato contenente dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa nei confronti dell’imputato può essere acquisita al fascicolo del dibattimento ed utilizzata per la decisione ai sensi dell’art. 512, anche in assenza di consenso da parte dell’imputato, qualora per le circostanze obbiettive l’atto debba essere qualificato come irripetibile per esserne venuta meno la possibilità di rinnovazione attraverso la audizione del dichiarante (Sez. 6, 44970/2008).

È acquisibile al fascicolo del dibattimento la relazione di servizio redatta dalla PG e finalizzata alla comunicazione della notizia di reato laddove essa, per le circostanze obbiettive, debba essere qualificata come atto irripetibile, non sussistendo più la possibilità di rinnovazione dell’atto attraverso la audizione del verbalizzante (Sez. 6, 32505/2004).

Il verbale di ascolto di un DVD costituisce atto investigativo ripetibile, e perciò non richiedente alcuna garanzia in relazione al contraddittorio. In ogni caso, trattandosi di atto facente parte del fascicolo del PM è acquisibile al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti, il quale può formarsi tacitamente mediante la manifestazione di volontà espressa del PM che lo propone e l’assenza di opposizione della controparte, qualora il complessivo comportamento processuale di quest’ultima sia incompatibile con una volontà contraria (Sez. 3, 1727/2015).

Costituisce atto irripetibile, e può quindi essere inserito nel fascicolo per il dibattimento, il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza per accertare o riferire violazioni a norme di leggi finanziarie o tributarie (Sez. 3, 36399 /2011).

La relazione tecnica, quale che ne siano le caratteristiche intrinseche, non è inclusa tra gli atti inseribili nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431 comma 1, dei quali è consentita la lettura ex art. 511, essendo uno di quei documenti pacificamente contenuti nel fascicolo del PM, acquisibili solo col consenso delle parti ex art. 431 comma 2 (Sez. 5, 43959/2017).

Il processo verbale di accompagnamento del giudicabile, pur essendo atto irripetibile, non può essere utilizzato per provare le risultanze degli accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria circa la situazione giuridica dello straniero immigrato (Sez. 1, 6794/2011).

La mera allegazione di un atto o di un documento al fascicolo previsto dall’art. 431 assolve ad una funzione soltanto strumentale rispetto alla formazione della prova e non equivale all’acquisizione del contenuto dell’atto o del documento medesimo, in quanto è al momento in cui il giudice ne dispone la lettura  oppure manifesta in altro modo la determinazione di avvalersene  che deve farsi riferimento per verificare la correttezza o meno dell’inserzione dell’atto nel fascicolo per il dibattimento e per la concreta attuazione del principio della formazione della prova al dibattimento nel contraddittorio delle parti.

Nella specie si è ritenuto che un’intercettazione acquisita in violazione dell’art. 270 non fosse utilizzabile, pur essendo stata acquisita al fascicolo del dibattimento per consenso tra le parti (Sez. 1, 20755/2018).