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Art. 430-bis - Divieto di assumere informazioni

1. È vietato al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria e al difensore assumere informazioni dalla persona ammessa ai sensi dell’articolo 507 o indicata nella richiesta di incidente probatorio o ai sensi dell’articolo 422, comma 2, ovvero nella lista prevista dall’articolo 468 e presentata dalle altre parti processuali. Le informazioni assunte in violazione del divieto sono inutilizzabili.

2. Il divieto di cui al comma 1 cessa dopo l’assunzione della testimonianza e nei casi in cui questa non sia ammessa o non abbia luogo.

Rassegna giurisprudenziale

Divieto di assumere informazioni (art. 430-bis)

La disposizione di cui all’art. 430-bis, che non consente al PM di assumere informazioni dalle persone indicate nella richiesta di incidente probatorio, sanzionandone la violazione con l’inutilizzabilità delle dichiarazioni del soggetto interrogato, prevede una specifica causa di inutilizzabilità, avente carattere assoluto, con la conseguenza che l’inutilizzabilità delle informazioni assunte in violazione del predetto divieto non opera solo con riguardo all’incidente probatorio ma si estende e comprende anche la fase dibattimentale (Sez. 5, 12697/2015).