Art. 433 - Fascicolo del pubblico ministero
1. Gli atti diversi da quelli previsti dall’articolo 431 sono trasmessi al pubblico ministero con gli atti acquisiti all’udienza preliminare unitamente al verbale dell’udienza.
2. I difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, degli atti raccolti nel fascicolo formato a norma del comma 1.
3. Nel fascicolo del pubblico ministero ed in quello del difensore è altresì inserita la documentazione dell’attività prevista dall’articolo 430 quando di essa le parti si sono servite per la formulazione di richieste al giudice del dibattimento e quest’ultimo le ha accolte.
Rassegna giurisprudenziale
Fascicolo del pubblico ministero (art. 433)
In tema di attività integrativa di indagine, è consentita ex art. 430 al PM anche dopo la emissione del decreto che dispone il giudizio, i presupposti di natura processuale per ritenere che la documentazione possa essere inserita nel fascicolo del pubblico ministero sono: la pertinenza degli atti integrativi di indagine alla vicenda processuale, la finalizzazione di tali atti alle richieste del PM al giudice del dibattimento, la garanzia di conoscenza e disponibilità degli atti stessi mediante il deposito in segreteria della documentazione con facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. In tal caso le parti possono chiedere al giudice del dibattimento l’assunzione delle fonti di prova così acquisite, nel rispetto dell’art. 526, ed utilizzare gli atti ai fini delle contestazioni ex art. 500 e 503 (Sez. 5, 5261/2014).
È illegittima, perché impedisce alla difesa dell’imputato la possibilità di condurre a pieno il controesame, la mancata inclusione nel fascicolo del PM delle sommarie informazioni testimoniali rese dall’unico teste d’accusa (Sez. 3, 16850/2010).
Nel procedimento in cui è stata resa una dichiarazione falsa o reticente è utilizzabile, per le contestazioni, il verbale delle dichiarazioni rese come indagato nel procedimento instaurato per il reato di falsa testimonianza e, pertanto, è consentita la sua acquisizione al fascicolo del PM, ex artt. 117 e 433, qualificandosi tale verbale come atto integrativo di indagine del PM che, ai sensi dell’art. 430, necessita solamente del deposito nella segreteria del PM al fine di garantire il diritto di difesa.
Assolto tale onere, il verbale è utilizzabile per le contestazioni previste dagli art. 500 e 503 nel corso dell’esame dibattimentale chiesto ai fini della ritrattazione dell’indagato di falsa testimonianza (GIP Tribunale Milano, 4.7.2005).
Nel caso in cui il Gip abbia disposto il ritardo del deposito dei verbali e delle registrazioni relativi ad intercettazioni ambientali e telefoniche a mente dell’art. 268, legittimamente indizi di colpevolezza possono esser desunti, ai fini dell’adozione di una misura cautelare, dagli «appunti» relativi alle intercettazioni medesime.
Detti «appunti», infatti, se non tengono luogo dei verbali di intercettazione e, dunque, sono destinati a far parte del fascicolo del dibattimento, a norma dell’art. 431, comma 1, lett. b), tuttavia consentendo la individuazione degli atti cui si riferiscono e dei relativi contenuti, possono far parte del fascicolo del PM e di essi può tenersi conto ai fini dell’adozione di misure cautelari (Sez. 1, 2162/1993).