Art. 416 - Presentazione della richiesta del pubblico ministero
1. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall’avviso previsto dall’articolo 415-bis, nonché dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all’articolo 415-bis, comma 3.
2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.
2-bis. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.
Rassegna giurisprudenziale
Presentazione della richiesta del pubblico ministero (art. 416)
Nella pronunzia 142/2009 della Consulta è stata ritenuta l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 416, sollevata in riferimento agli artt. 24, comma 2 e 111, comma 3 Cost., nella parte in cui non prevede la sanzione di nullità per i casi in cui ii fascicolo trasmesso al giudice con la richiesta di rinvio a giudizio sia predisposto senza l’osservanza delle prescrizioni relative alla formazione dei fascicoli (artt. 130 Att. e 3 DM 334/1989).
È stato considerato che l’intervento additivo richiesto dal rimettente – mediante l’introduzione di una nuova causa di nullità – avrebbe avuto l’effetto di determinare una eccessiva rigidità delle conseguenze derivanti da un’irregolare formazione del fascicolo, evenienza alla quale può porsi rimedio attraverso l’intervento del giudice, che può sollecitare il PM a riordinare il fascicolo nel rispetto delle norme relative alla sua formazione, rinviando, se del caso, anche l’udienza.
La regressione del procedimento che conseguirebbe alla declaratoria di nullità potrebbe, poi, risultare contraria agli stessi legittimi interessi delle parti e in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo fissato dall’art. 111, comma 2 Cost.
Di conseguenza, la violazione delle prescrizioni da osservare nella formazione dei fascicoli processuali, con riguardo proprio alla numerazione delle singole pagine ed alla predisposizione dell’indice, non è causa di nullità (Sez. 5, 30115/2018).
L’avviso di conclusione delle indagini è, in vero, atto dovuto del PM che serve a porre l’indagato in condizioni di interloquire, nel termine di 20 giorni sulla stessa deliberazione di chiusura delle indagini, mediante l’offerta di ragioni difensive di carattere sostanziale e tecnico, ostative dell’esercizio dell’azione penale e, a questo fine, non è possibile scindere la deliberazione personale del magistrato del PM di chiudere le indagini, per sé provvisoria e revocabile, dall’esecuzione da parte del suo ufficio della comunicazione ai soggetti legittimati a riceverla.
E qualora la persona sottoposta ad indagini abbia nominato un difensore di fiducia prima che l’avviso gli sia notificato, lo stesso avviso deve essere notificato anche a tale difensore, ancorché nel disporne la notifica dell’avviso il PM abbia indicato quale altro destinatario, oltre all’indagato, un difensore di ufficio non potendo l’AG sostituirsi all’imputato, ovvero all’indagato, nella scelta da questi compiuta, se non violando palesemente i principi fondamentali in tema di diritto alla difesa.
Dalla mancata notifica dell’avviso previsto dall’art. 415-bis nei termini appena descritti, consegue, a mente dell’art. 416, la nullità della richiesta di rinvio a giudizio ovvero del decreto di citazione diretta a giudizio, ai sensi dell’art. 552, comma 2. Si tratta di una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. 1, 2382/2018).
L’art. 416, comma 1 limita la previsione di nullità al caso della mancanza dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Previsione, questa, che non può essere estesa alle situazioni di carenza di singoli contenuti propri dell’avviso per il solo fatto che una distinta causa di nullità sia prevista per l’omissione riguardante il diverso ed eventualmente successivo atto dell’invito dell’imputato a presentarsi per rendere l’interrogatorio richiesto all’esito nella notifica dell’avviso di conclusione dalle indagini preliminari.
Al contrario, la specifica previsione di nullità per l’omissione dell’interrogatorio, e non anche per il mancato espletamento delle indagini richieste dall’imputato (Sez. 1, 16908/2009).
Non è configurabile l’inosservanza da parte del PM dell’obbligo di cui all’art. 416, comma 2, di depositare, con la richiesta di rinvio a giudizio, tutta la documentazione relativa alle indagini espletate, allorché, pur difettando l’immediata disponibilità di parte del materiale probatorio, esso risulti, in base gli atti, trasmesso sicché la difesa è in condizione di chiederne l’acquisizione al fine di prenderne visione ed estrarne copia (Sez. 6, 10567/2018).
Le Sezioni unite (SU, 33885/2010) hanno chiarito che la mancanza del provvedimento di riapertura delle indagini ex art. 414 determina non solo l’inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione ma anche la preclusione all’esercizio dell’azione penale per quello stesso fatto reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del PM. Ciò vale anche qualora il nuovo atto di impulso processuale passi attraverso un vaglio preventivo del giudice, come nel caso della richiesta di rinvio a giudizio, che dà luogo all’udienza preliminare.
L’esercizio dell’azione penale è, infatti, espressione di una scelta che il pubblico ministero compie , in relazione a una determinata notitia criminis, al termine delle indagini preliminari in alternativa alla richiesta di archiviazione, sicché, archiviato il procedimento, il p.m. perde il potere di adottare ulteriori opzioni sul medesimo fatto, a meno che non chieda e ottenga il decreto di riapertura delle indagini, dal quale infatti consegue una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato (Sez. 2, 41573/2017).
La condizione che consente di escludere la sussistenza della nullità della richiesta di rinvio a giudizio, qualora il PM, successivamente alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, non dia corso alla richiesta della difesa di ottenere copia di tutte le registrazioni delle conversazioni intercettate, è rappresentata dall’essere stata la detta richiesta proposta dopo l’attivazione da parte dello stesso PM dello speciale procedimento di cui all’art. 268, commi 6, 7 e 8.
Diverso, quindi, appare il caso in cui lo stesso non sia stato attivato, in quanto appare comunque necessario tutelare le esigenze difensive in funzione delle quali si richieda copia degli atti di indagine, intercettazioni incluse.
Nel caso in esame il provvedimento di diniego del PM finisce, sostanzialmente, per precludere in radice al difensore la possibilità di procedere ad un vaglio critico del tenore effettivo delle captazioni, determinando quindi una illegittima compressione del diritto di difesa, con conseguente integrazione di una nullità di ordine generale e regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, lettera c).
Deve quindi ritenersi che i casi di nullità contemplati dall’art. 416, specificamente inerenti alla richiesta di rinvio a giudizio, si pongano su di un piano operativo e funzionale del tutto diverso rispetto a quello in cui si collocano le nullità di ordine generale, individuate dall’art. 178, tra cui la nullità generale a regime intermedio verificatasi nel caso in esame, tempestivamente eccepita nel corso dell’udienza preliminare.
In altri termini, la previsione di casi tassativi di nullità, previsti dall’ art. 416, non esclude, in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio, così come in relazione agli altri provvedimenti ed atti in cui si snoda il procedimento, l’incidenza che su di essi possa avere il verificarsi di uno dei casi di nullità previsti in via generale dall’ordinamento, sub specie dall’art. 178 (Sez. 5, 30409/2017).