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Art. 558-bis - Costrizione o induzione al matrimonio (1)

1. Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

3. La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.

4. La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

(1) Articolo introdotto dall’art. 7 della Legge N. 69/2019.

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