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Art. 658 - Procurato allarme presso l’autorità

1. Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’autorità o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da euro 10 a euro 516.

(1) Ammenda così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

Il bene giuridico protetto dalla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 658 è l’ordine pubblico, inteso come pubblica tranquillità, e che la condotta sanzionata è “il falso annuncio di disastri, infortuni o pericoli” che susciti allarme presso l’Autorità o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio. Ora, poiché costituisce pericolo ogni situazione di probabile o imminente danno a persone o cose, la segnalazione dell’imputato, nei termini delineati dall’accusa e ritratti dalla stessa relazione di servizio in atti, non ha attinenza di sorta con la prospettazione di un pericolo tale, alla stregua dell’oggetto giuridico della norma incriminatrice, da ingenerare pubblico allarme, potenzialmente idoneo a turbare l’ordine pubblico o, comunque, i servizi di vigilanza e tutela della pubblica sicurezza, intralciandone l’attività o determinando l’esplicazione di attività senza effettiva necessità (Sez. 1, 43815/2018).

La ratio della norma di cui all’art. 658 va ravvisata nell’interesse dello Stato all’ordine pubblico, che si vuole garantire contro tutti i falsi allarmi, che distolgono l’autorità costituita dalle ordinarie incombenze. A tal fine, va evidenziato che se il “disastro” è costituito da qualsivoglia evento dannoso di non comune gravità incidente su una pluralità di soggetti e tale da esporre a pericolo un numero indeterminato di persone, l’infortunio” è integrato dall’evento dannoso concernente una o più persone che, senza avere i caratteri di gravità e diffusibilità propri del disastro, determini tuttavia un intervento delle autorità di PG. Tenuto conto dell’interesse protetto dall’art. 658, costituito dalla tutela dell’ordine pubblico contro i falsi allarmi, il reato in esame è configurabile anche allorché l’infortunio annunziato sia stato artificiosamente costruito, stante l’equivalenza tra infortunio “falso” e infortunio “inesistente” (Sez. 2, 23440/2007).

Ai fini della ravvisabilità della sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 658 è sufficiente che l’annunzio di disastri, infortuni o pericoli inesistenti sia idoneo a suscitare allarme presso l’autorità, gli enti o le persone che esercitano un pubblico servizio. Tale deve considerarsi l’annunzio di un inesistente sequestro di persona che, per le modalità del suo contenuto, provochi l’intervento della forza pubblica con dispiegamento di mezzi (Sez. 1, 11514/1987).