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Art. 324 - Interesse privato in atti di ufficio (1)

[1. Il pubblico ufficiale, che, direttamente o per interposta persona, o con atti simulati, prende un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a quattro milioni].

(1) Articolo abrogato dall’art. 20 della L. 86/1990.

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