x

x

Art. 325 - Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio

1. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell’ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 (1).

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

La notizia oggetto di rivelazione nella fattispecie di cui all’art. 326 deve essere "di ufficio", ma non necessariamente dell’ufficio cui è preposto il pubblico agente. A differenza di quanto previsto dall’art. 325, la fattispecie di rivelazione di segreti di ufficio non richiede che la notizia sia stata appresa "per ragione dell’ufficio o del servizio". Deve, tuttavia, pur sempre trattarsi di notizie aventi la caratteristica obiettiva di essere funzionalmente collegate al tipo di attività esercitata nell’ufficio in cui è incardinato l’agente e che il medesimo abbia l’obbligo, anche se non rientrante nella propria specifica competenza, di mantenerle segrete, precludendone l’ulteriore diffusione.

Il delitto di rivelazione di segreti di ufficio è, pertanto, integrato anche nell’ipotesi in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio diffondano una notizia non appresa per ragioni dell’ufficio o del servizio, bastando che tale notizia dovesse rimanere segreta e che l’interessato, per le funzioni esercitate, avesse l’obbligo di impedirne l’ulteriore diffusione (Sez. 3, 11664/2016).

La fattispecie incriminatrice delineata dall’art. 326, pertanto, esprime una assoluta indifferenza circa le modalità di apprensione della notizia, che risultano del tutto irrilevanti ai fini della sua integrazione, e, pertanto, trova applicazione anche nel caso in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio abbia carpito occasionalmente o anche solo abusivamente la notizia segreta.

Non è dunque richiesta l’individuazione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che abbia originariamente rivelato le notizie segrete (Sez. 6, 3523/2012), ancorché debbano riferirsi ad un soggetto di cui sia con certezza accertata tale qualità (Sez. F, 2022/1996). Pertanto, nelle ipotesi nelle quali, come nella specie, la notizia rivelata esorbiti dalle competenze proprie del pubblico agente, non rileva accertare la dinamica acquisitiva della stessa, una volta che sia raggiunta la dimostrazione, sul piano probatorio, della avvenuta rivelazione della stessa ad opera dell’imputato e che la stessa integri un segreto di ufficio (Sez. 6, 30727/2018).