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Art. 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa (1)

1. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516.

2. Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia.

3. La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 86, L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

Il legislatore, con la L. 698/1981, ha modificato l’art. 334 intendendo mantenere nell’ambito di operatività della norma solo quelle fattispecie, perseguibili d’ufficio, che trovano fondamento nella violazione di vincoli di natura penale o amministrativa, scorporando da tale disposizione e trasferendo nel testo degli artt. 388 e 388-bis quelle ipotesi che trovano il loro fondamento in violazioni di vincoli di natura privatistica, perseguibili a querela, quale quella che attiene alle cose sottoposte a pignoramento, istituto che non perde la sua natura anche se creditore pignorante è lo Stato o altro ente pubblico.

Ne consegue che, mentre sono procedibili d’ufficio i reati il cui scopo è di tutelare il vincolo del sequestro disposto dal magistrato nel corso di un procedimento penale o dalla pubblica amministrazione nell’esercizio dei suoi poteri di autotutela (artt. 334 e 335), è perseguibile a querela il reato di sottrazione del compendio pignorato (art. 388), la cui funzione è quella di garantire un vincolo di natura civilistica (Sez. 6, 6879/1998).

È integrato il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro in un procedimento penale (art. 334) se la condotta è diretta ad eludere tale vincolo ed idonea a rendere anche solo più difficoltoso il conseguimento delle finalità cui lo stesso è funzionale (SU, 43428/2010).

Per la punibilità del reato previsto dall’art. 334, comma secondo, è richiesto il dolo generico, consistente nella consapevolezza del vincolo giudiziario che grava sul bene e nella volontà di compiere atti contrari ai doveri di custodia, in modo tale da impedire i controlli sul bene o l’esercizio dell’azione esecutiva (Sez. 6, 25756/2017).

Il reato previsto dall’art. 335, così come quello di cui all’art. 334, tutela esclusivamente interessi pubblicistici e, in particolare, il buon andamento della pubblica amministrazione. La norma incriminatrice è predisposta in funzione dell’interesse pubblico - e non privato - a conservare nella sua integrità il vincolo cautelare che, attraverso il sequestro penale, ovvero quello disposto dall’autorità amministrativa, viene apposto su determinati beni. Scopo del legislatore è quello di reprimere le condotte che, distogliendo dal loro vincolo i beni sequestrati, violano l’interesse della pubblica amministrazione ad una loro gestione secondo la legge (Sez. 6, 9742/2019).

Ai fini della configurabilità del reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro penale o amministrativo, la nozione di proprietario non coincide con quella civilistica, dovendosi intendere in senso estensivo sì da includervi anche la persona che abbia l’effettiva disponibilità del bene sottoposto al sequestro e che ne sia reale utilizzatore (fattispecie in cui l’autovettura era formalmente intestata alla convivente dell’imputato, il quale, tuttavia, ne aveva la disponibilità nonché la custodia a seguito di sequestro amministrativo) (Sez. 6, 40597/2012).

La condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell’art. 213 CDS, integra esclusivamente l’illecito amministrativo previsto dal quarto comma dello stesso articolo ma non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all’art. 334, atteso che la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il concorso tra le stesse deve essere ritenuto solo apparente (SU, 1963/2011).

Il reato di sottrazione di beni pignorati è configurabile non solo quando la rimozione sia obiettivamente idonea ad impedire la vendita della cosa pignorata, ma anche quando crei per gli organi della procedura esecutiva ostacoli o ritardi nel reperimento del compendio esecutato, e ciò anche senza una materiale amotio (Sez. 6, 32704/2014).

Integra senz’altro il reato di cui all’art. 334 il deterioramento del mezzo. Tuttavia la relativa condotta è punita esclusivamente a titolo di dolo, onde è necessario dimostrare che l’agente abbia volontariamente deteriorato la cosa sequestrata. Il deterioramento, pertanto, se non deriva da una condotta sorretta da dolo, non integra gli estremi del reato di cui all’art 334.

Esso non rientra nemmeno nell’ambito di applicabilità della norma incriminatrice di cui all’art. 335, poiché tale disposizione contempla soltanto la distruzione, la dispersione, la sottrazione e la soppressione: non il deterioramento. Quest’ultimo evento non può dunque essere ricompreso nel paradigma delineato dalla norma incriminatrice in esame, se non a prezzo di inammissibili analogie in malam partem. Esso è quindi penalmente irrilevante (Sez. 6, 7595/2015).