x

x

Art. 133-bis (1) - Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria

1. Nella determinazione dell’ammontare della multa o dell’ammenda il giudice deve tener conto, oltre che dei criteri indicati dall’articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo.

2. Il giudice può aumentare la multa o l’ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 100, L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

 

La previsione dell’art. 133-bis è di portata generale e attiene esplicitamente alla facoltà del giudice di aumentare o diminuire la pena della multa e dell’ammenda allorquando, avuto riguardo alle condizioni economiche del soggetto, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.

 

L’articolo, pertanto, come pure il successivo art. 133-ter attengono non al momento per così dire genetico del potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena, ma ad un momento successivo, in cui il giudice stesso, valutati tutti i criteri direttivi di cui all’art. 133, debba determinarla in concreto; 2) l’art. 133 non menziona espressamente le condizioni economiche del reo, ma al comma 2, n. 4) prevede che il giudice debba tener conto, nell’esercizio del suo potere discrezionale, "delle condizioni di vita individuale e familiare" del soggetto, che suggeriscono una valutazione onnicomprensiva dello status del prevenuto, non esclusa, dunque, quella di carattere economico; 3) significativamente, l’art. 53 comma 2 L. 689/1981, nell’imporre al giudice di "tenere conto della condizione economica complessiva dell’imputato e del suo nucleo familiare", impone lo stesso percorso valutativo dell’art. 133-bis (Sez. 1, 10598/2015).

 

L’applicazione dell’istituto della conversione della pena pecuniaria è esclusa nel nostro ordinamento nella fase determinativa della sanzione, nel corso della quale si prevede, quando lo impongano le condizioni economiche dell’interessato, la possibilità di contenere la pena pecuniaria al di sotto dei minimi edittali, o di consentirne il pagamento rateale, in forza di quanto stabilito dagli artt. 133-bis e 133-ter. La conversione della pena pecuniaria in pena detentiva può intervenire solo in sede esecutiva, a seguito dell’attestazione dell’insolvibilità del condannato, secondo quanto previsto dall’art. 136 (Sez. 6, 46642/2014).