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Art. 214 - Inosservanza delle misure di sicurezza detentive

1. Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva si sottrae volontariamente alla esecuzione di essa, ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della misura di sicurezza dal giorno in cui a questa è data nuovamente esecuzione.

2. Tale disposizione non si applica nel caso di persona ricoverata in un manicomio giudiziario o in una casa di cura e di custodia.

Rassegna di giurisprudenza

Nella materia prevista dall’art. 635 CPP rientrano il riesame della pericolosità sociale, la revoca della misura di sicurezza, la fissazione di una diversa data iniziale e, quindi, finale del periodo minimo di una misura di sicurezza; ne restano, invece, esclusi i provvedimenti di effettivo e mero carattere dichiarativo, che si esauriscono in un puro computo temporale, quale è tipicamente il provvedimento previsto nell’art. 214, concernente la determinazione di un nuovo periodo minimo di durata della misura di sicurezza, alla cui esecuzione la persona sottoposta si sia volontariamente sottratta (Sez. 1, 1410/1986).

In caso di inosservanza delle misure di sicurezza detentive si applica il disposto dell’art. 214 che configura una nuova applicazione, del tutto autonoma da quella precedente e con nuova fissazione di decorrenza, onde il giudice di sorveglianza competente alla instaurazione del procedimento e all’adozione del provvedimento conclusivo va individuato con i criteri indicati dall’art. 635 CPP e quindi avendo riguardo al solo luogo ove trovasi l’interessato nel momento in cui viene avviata la nuova procedura. Irrilevante è, pertanto, a tal fine il luogo eventualmente diverso in cui il soggetto ha posto in essere la condotta prevista e sanzionata dall’art. 214 (Sez. 1, 28.1.1985).