Art. 215 - Specie
1. Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.
2. Sono misure di sicurezza detentive:
1) l’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
2) il ricovero in una casa di cura e di custodia;
3) il ricovero in un manicomio giudiziario;
4) il ricovero in un riformatorio giudiziario.
3. Sono misure di sicurezza non detentive:
1) la libertà vigilata;
2) il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province;
3) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche;
4) l’espulsione dello straniero dallo Stato.
4. Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l’assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
Rassegna di giurisprudenza
In tema di misure di sicurezza, l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata, prevista in ordine al reato di spaccio di sostanze stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990) dall’art. 86, comma primo, DPR 309/1990, che costituisce una misura di sicurezza personale, ex art. 215, comma secondo, n. 4, può essere applicata con la sentenza di patteggiamento "allargato", ai sensi degli artt. 444, comma primo e 445, comma primo, CPP, quando la pena irrogata superi i due anni di pena detentiva sola o congiunta a pena pecuniaria; in tal caso, il giudice di merito deve effettuare, in virtù della statuizione contenuta nella sentenza 58/1995 della Corte costituzionale, l’accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale dello straniero (Sez. 4, 42317/2004, richiamata da Sez. 6, 52211/2018).