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Art. 215 - Specie

1. Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.

2. Sono misure di sicurezza detentive:

1) l’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;

2) il ricovero in una casa di cura e di custodia;

3) il ricovero in un manicomio giudiziario;

4) il ricovero in un riformatorio giudiziario.

3. Sono misure di sicurezza non detentive:

1) la libertà vigilata;

2) il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province;

3) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche;

4) l’espulsione dello straniero dallo Stato.

4. Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l’assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

Rassegna di giurisprudenza

In tema di misure di sicurezza, l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata, prevista in ordine al reato di spaccio di sostanze stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990) dall’art. 86, comma primo, DPR 309/1990, che costituisce una misura di sicurezza personale, ex art. 215, comma secondo, n. 4, può essere applicata con la sentenza di patteggiamento "allargato", ai sensi degli artt. 444, comma primo e 445, comma primo, CPP, quando la pena irrogata superi i due anni di pena detentiva sola o congiunta a pena pecuniaria; in tal caso, il giudice di merito deve effettuare, in virtù della statuizione contenuta nella sentenza 58/1995 della Corte costituzionale, l’accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale dello straniero (Sez. 4, 42317/2004, richiamata da Sez. 6, 52211/2018).