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Art. 213 - Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro

1. Le misure di sicurezza detentive sono eseguite negli stabilimenti a ciò destinati.

2. Le donne sono assegnate a stabilimenti separati da quelli destinati agli uomini.

3. In ciascuno degli stabilimenti è adottato un particolare regime educativo o curativo e di lavoro, avuto riguardo alle tendenze e alle abitudini criminose della persona e, in genere, al pericolo sociale che da essa deriva.

4. Il lavoro è remunerato. Dalla remunerazione è prelevata una quota per il rimborso delle spese di mantenimento.

5. Per quanto concerne il mantenimento dei ricoverati nei manicomi giudiziari, si osservano le disposizioni sul rimborso delle spese di spedalità.

Rassegna di giurisprudenza

Alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, il potere-dovere del giudice di adottare nei confronti dell’infermo di mente qualsiasi misura di sicurezza idonea ad assicurare adeguate cure e nel contempo a far fronte alla sua pericolosità sociale trova un limite di scelta nelle misure previste dalla legge, di talché, in osservanza del principio di legalità sancito dall’art. 25 comma 3 Cost. e dall’art. 199, va esclusa la possibilità di costruire una misura di sicurezza quale il ricovero in una casa di cura e custodia individuata in una struttura meramente terapeutica giacché la misura tipica del ricovero in una casa di cura e custodia ha natura detentiva e deve svolgersi "negli stabilimenti a ciò destinati" (art. 213 comma 1) "dipendenti dall’amministrazione penitenziaria" (art. 59 Ord. pen.) e gestiti da personale del ruolo tecnico sanitario degli istituti di prevenzione e pena (GIP Tribunale di Pisa, 5.11.2007).