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Art. 212 - Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza

1. L’esecuzione di una misura di sicurezza applicata a persona imputabile è sospesa se questa deve scontare una pena detentiva, e riprende il suo corso dopo l’esecuzione della pena.

2. Se la persona sottoposta a una misura di sicurezza detentiva è colpita da un’infermità psichica, il giudice ne ordina il ricovero in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia.

3. Quando sia cessata l’infermità, il giudice, accertato che la persona è socialmente pericolosa, ordina che essa sia assegnata ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero a un riformatorio giudiziario, se non crede di sottoporla a libertà vigilata.

4. Se l’infermità psichica colpisce persona sottoposta a misura di sicurezza non detentiva o a cauzione di buona condotta, e l’infermo viene ricoverato in un manicomio comune, cessa l’esecuzione di dette misure. Nondimeno, se si tratta di persona sottoposta a misura di sicurezza personale non detentiva, il giudice, cessata l’infermità, procede a nuovo accertamento ed applica una misura di sicurezza personale non detentiva qualora la persona risulti ancora pericolosa.

Rassegna di giurisprudenza

L’esecuzione della libertà vigilata, in conseguenza dell’unificazione di più misure di sicurezza della medesima specie, applicate, con sentenze penali di condanna, per fatti commessi in tempi diversi, è correttamente disposta, ai sensi degli art. 211 e 212, dopo che le pene detentive sono state scontate e completamente eseguite, a nulla rilevando i periodi di detenzione a qualsiasi altro titolo sofferti, in quanto il principio della fungibilità della detenzione non opera tra pene e misure di sicurezza: sicché il periodo trascorso in custodia cautelare o in espiazione di pena non può mai valere come anticipata esecuzione di misura di sicurezza; mentre può solo, ai fini del computo dei termini di durata massima della custodia cautelare, tenersi conto, ai sensi dell’art. 297 CPP, dell’internamento per misura di sicurezza e può solo, ai fini della determinazione della pena detentiva da espiare, tenersi conto, ai sensi dell’art. 657 CPP, oltre che della custodia cautelare, anche della misura di sicurezza detentiva provvisoriamente applicata, sempre che questa non sia divenuta definitiva (Sez. 1, 11534/1996).