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Art. 211-bis (1) - Rinvio dell’esecuzione delle misure di sicurezza

1. Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146 e 147.

2. Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell’autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l’uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il giudice può ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia della persona (2).

(1) Articolo aggiunto dall’art. 7, L. 231/1999.

(2) Comma aggiunto dall’art. 2, L. 40/2001.

Rassegna di giurisprudenza

Secondo principi più volti affermati dalla giurisprudenza di legittimità (esportabili in materia di esecuzione delle misure di sicurezza, giusta l’esplicito rinvio agli artt. 146 e 147 operato dall’art. 211-bis, primo comma), il differimento della esecuzione della pena concerne situazioni in cui risulti che la permanenza nella struttura carceraria – per la inadeguatezza delle terapie praticate, l’inidoneità del centro clinico penitenziario ovvero per l’impossibilità o l’insufficienza, avuto riguardo anche al solo criterio della necessaria tempestività, del ricorso alle strutture esterne di cui all’art. 11 Ord. pen – sia tale da esporre il detenuto a pericolo di vita o comunque a condizioni inumane, oggettivamente inaccettabili.

E in aderenza ai dettami degli artt. 32 e 27, terzo comma, Cost. e agli arresti della CEDU, la valutazione in punto di incompatibilità tra regime detentivo carcerario e condizioni di salute del recluso, ovvero di verificazione della possibilità che il mantenimento dello stato di detenzione di persona gravemente debilitata o ammalata costituisca un trattamento inumano o degradante, va effettuata tenendo comparativamente conto delle condizioni complessive di salute e di detenzione e implica un giudizio di concreta adeguatezza delle possibilità di cura e assistenza nella situazione specifica (Sez. 1, 54866/2018).